I Fringe Benefits

I Fringe Benefits

Il decreto Aiuti-bis, limitatamente al periodo di imposta 2022, ha derogato all’articolo 51 comma 3 del TUIR, stabilendo che non concorrono a formare reddito imponibile il valore dei beni e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Definizione e limiti di esenzione

I fringe benefits sono definiti compensi in natura attribuiti dal datore di lavoro a favore dei lavoratori. Questi, in linea di principio, sono inclusi nel reddito imponibile a fini fiscali.

Tuttavia, la legge prevede un’eccezione: infatti, l’art. 51, comma 3 del TUIR stabilisce che non concorrano a formare reddito “le erogazioni liberali concesse” dal datore di lavoro non superiori nel periodo di imposta a 258,23.

Inoltre, a differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l’esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all’offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, nel caso dei beni e servizi riconosciuti ai lavoratori a norma del terzo comma dell’art. 51 del TUIR, questi possano essere concessi anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.

Tuttavia bisogna tener presente che la normativa stabilisce che, qualora il valore del fringe benefit superi il limite di euro 258,23, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile. Quindi, laddove il datore di lavoro effettui erogazioni dal valore superiore a quello indicato, tutto il valore, per intero, concorrerà a formare reddito imponibile.

Di cosa si tratta

Le erogazioni liberali cui fa riferimento la legge, possono intendersi, a titolo esemplificativo: i buoni acquisto e carburante; i generi in natura prodotti dall’azienda; l’auto ad uso promiscuo; l’alloggio concesso in locazione; in uso o in comodato e i prestiti aziendali; l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda, come telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici; polizze assicurative extra professionali.

Regime fiscale per il periodo di imposta 2022

Dopo una prima deroga all’art. 51 comma 3 del TUIR operata per l’anno 2020 con il D.L. n. 104/2020 (convertito in l. 126/2020), con cui era stato raddoppiato il limite di esenzione fiscale e contributivo dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro, portandolo a 516,46 euro, confermato anche per l’anno 2021, il Governo è intervenuto nuovamente (con D.L. n. 115/2022) innalzando per l’anno 2022 il limite d’esenzione a 600,00 euro.

Occorre precisare, inoltre, che tale limite per l’anno in corso non opera solo con riferimento ai beni ceduti e ai servizi prestati ai lavoratori dipendenti, bensì anche con riguardo alle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Ulteriore novità consiste nel fatto che, rispetto a quanto stabilito in precedenza con riferimento ai fringe benefits, in caso di corresponsione degli stessi per un valore superiore al limite di 600,00 euro, sarà da ritenersi inclusa nel reddito imponibile a fini fiscali esclusivamente l’eccedenza.

Effetti sull’operato dei sostituti di imposta

La novità prevista per l’anno 2022 porta con sé importanti effetti sull’operato dei datori di lavoro/sostituti di imposta. Infatti costoro, rispetto ai lavoratori cessati prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 115/2022 (intervenuta il 10 agosto 2022), nei confronti dei quali in materia di fringe benefits sia stato rispettato il limite di 258,23 euro, dovranno segnalare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella Certificazione Unica che dovrà essere a questi ultimi rilasciata, per consentire ai lavoratori cessati, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la nuova soglia di euro 600,00, di vedersi restituita dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta la maggior imposta trattenuta e versata.

Con riguardo, invece, ai lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta, nel caso in cui ciò sia necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto.