Il contratto di Apprendistato

Cosa c’è da sapere

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato finalizzato alla formazione e all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, che si rivolge a lavoratori, in linea di massima, in età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Concretamente, l’apprendistato si sostanzia in un rapporto di lavoro a causa mista in quanto accanto alla prestazione lavorativa si affianca un periodo di formazione obbligatorio a favore dell’apprendista. La formazione, quindi, rappresenta elemento essenziale di questa tipologia contrattuale.
L’apprendistato è, inoltre, un contratto subordinato “speciale”. Al suo interno infatti convivono due tipologie di contratti, uno a tempo indeterminato (in quanto il rapporto che si instaura tra lavoratore e azienda non ha scadenza) e uno a tempo determinato, con riferimento al profilo formativo, il quale genericamente ha una durata di 36 mesi. Diverse durate possono essere previste dal CCNL applicato.

Agevolazioni per l’azienda

Durante questo periodo, le parti, hanno benefici sotto due aspetti principali: uno economico, retributivo, e uno contributivo. Sotto il versante economico il datore di lavoro potrà, seguendo le disposizioni del CCNL applicato, inquadrare l’apprendista fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante (applicando la relativa retribuzione o corrispondere una percentuale di retribuzione ridotta rispetto al livello assegnato.

I benefici contributivi invece si sostanziano nel fatto che, appunto, la contribuzione richiesta all’azienda e al lavoratore è minore rispetto a quella applicabile ad un rapporto di lavoro subordinato ordinario. In particolare, per i datori di lavoro che occupino fino a 9 dipendenti la contribuzione a carico ditta sarà pari all’1,5%per il 1° anno; 3%per il 2° anno; 10% per gli anni successivi.
I datori di lavoro che occupino, invece, più di 9 risorse godranno sempre di una contribuzione pari al 10%.  
In caso di stabilizzazione del rapporto di lavoro, poi, il datore di lavoro godrà per ulteriori 12 mesi della contribuzione al 10%.

Ultima peculiarità valevole per tutte le tipologie di apprendistato è determinata dal fatto che, all’esito del periodo di formazione, le parti possono recedere dal contratto liberamente, senza doversi verificare, nel caso del datore di lavoro, ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.

Tipologie

L’apprendistato è di fatto un contratto a tempo indeterminato che prevede un piano formativo individuale, programma ove si stabiliscono gli obiettivi di crescita lavorativa e la durata del periodo di formazione del lavoratore; il contratto in oggetto è interamente definito e regolamentato nel Decreto Lgs. 81/2021 (art. 41-47), la normativa stabilisce tre differenti tipologie determinate in virtù dello scopo dell’apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica di diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore (I° livello) – è rivolta ai giovani tra i 15 e 25 anni di età che non hanno terminato la scuola dell’obbligo ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio grazie alla all’alternanza di pratica sul campo e all’attività di studio;
  • apprendistato professionalizzante (II° livello) – per giovani di età tra 18 e 29 anni che vengono inseriti in azienda per conseguire una qualifica professionale specifica, alternando lavoro pratico e formazione durante l’orario di lavoro;
  • apprendistato di alta formazione e di ricerca (III° livello) – quest’ultima tipologia riguarda i laureati o iscritti ad un corso di laurea che svolgono attività di ricerca di età compresa sempre tra i 18 e 29 anni.

Limiti numerici

Stando al numero di apprendisti che possono essere assunti, la normativa prevede che:

  1. I datori di lavoro fino a 9 unità potranno assumere un apprendista per ciascun lavoratore qualificato (c.d. rapporto 1 a 1);
  2. I datori di lavoro con più di 9 unità potranno assumere fino a tre apprendisti ogni due lavoratori qualificati;
  3. I datori di lavoro con meno di tre unità potranno assumere un massimo di tre apprendisti.

I limiti fanno riferimento alla forza lavoro in essere in un’unità produttiva. Ulteriori condizioni potranno essere previste dal CCNL applicato in azienda.

Per la tipologia di apprendistato professionalizzante è previsto l’obbligo, per le aziende con più di 50 dipendenti, di proseguire a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con almeno il 20% degli apprendisti presenti in azienda, diversamente non è possibile assumere con questa tipologia contrattuale; da questa soglia è escluso il conteggio dei rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni e per giusta causa.