Permessi retribuiti per lavoratori dipendenti

Di che cosa si tratta

I permessi sono ore di assenza dal lavoro retribuita che permettono ai lavoratori dipendenti di non presenziare durante l’orario di lavoro per esigenze personali. I più noti sono i ROL, acronimo di Riduzione Orario di Lavoro, che svolgono una funzione analoga alle ferie, ed ex festività (permessi volti a compensare le ore delle festività che ad oggi sono state abolite come ad esempio la festa dell’Ascensione e San Giuseppe).

Oltre alla categoria dei permessi ROL ed Ex festività, esistono permessi riconosciuti per condizioni di necessità personali o legate alla tutela di figli o parenti con particolari condizioni di salute.

Regolamentazione e modalità di fruizione

La quantità di ore spettanti di permessi, è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’azienda a seconda del settore di appartenenza; ciò significa che a seconda del CCNL adottato dall’azienda, la misura cambia. I permessi possono essere richiesti dai lavoratori per qualsiasi necessità personale, mediante richiesta al datore di lavoro e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal regolamento o da prassi aziendale.

Permessi per lutto o per gravi motivi di infermità

Ad ogni lavoratore spettano 3 giorni di permesso retribuito all’anno nel caso di lutto o gravi infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente. Per fruire di questi permessi il lavoratore deve richiedere il permesso entro 7 giorni dal lutto (nel caso di grave infermità, è necessario richiedere il permesso entro 5 giorni dal rientro al lavoro) e consegnare al proprio datore di lavoro la certificazione del lutto o della grave infermità.

Nel caso in cui ricorrano gravi motivi familiari per sé e per la propria famiglia – ad esempio la necessità di prestare assistenza a seguito di decesso di un familiare, di cure per gravi patologie o per assistenza all’infanzia – il lavoratore può chiedere 2 anni di assenza non retribuita.

Congedo matrimoniale

È una particolare tipologia di “permesso” retribuito che può essere richiesto al datore di lavoro in concomitanza del matrimonio avente validità civile o dell’unione civile. Salvo diverse disposizioni del contratto collettivo applicato, il congedo deve essere richiesto con almeno 6 giorni di anticipo e consegnando al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva o il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data di celebrazione dello stesso. Il congedo matrimoniale ha una durata di 15 giorni di calendario.

Congedo parentale

È possibile consultare il nostro approfondimento in materia cliccando qui.

Permessi per allattamento

Questa tipologia di permesso spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per la cura del bambino durante il suo primo anno di vita (oppure durante il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento). I dipendenti hanno diritto a due ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei ore di lavoro; l’indennità è pari alla retribuzione e la domanda va presentata precedentemente al periodo di riposo giornaliero richiesto.

Permessi legge 104/92

Ad ogni lavoratore affetto da disabilità o che assiste persone con disabilità spettano 3 giorni di permesso retribuito mensile anche frazionabile ad ore, oppure 2 ore di permesso al giorno se lavora 6 o più ore al giorno. Per fruire del permesso mensile ad ore è necessario determinare il corrispondente valore in ore tramite un’operazione: (numero di ore di lavoro settimanali da contratto/giorni di lavoro nella settimana) x 3 = ore mensili utilizzabili. Le ore di permesso andranno riproporzionate nel caso in cui si presti lavoro con orario part time.

La richiesta dei permessi retribuiti 104 va fatta all’INPS e il datore di lavoro deve essere informato con congruo anticipo della volontà di assentarsi per la fruizione del permesso, salvo non intervengano motivi di assoluta necessità che ne impediscano il preavviso.

Permessi donatori di sangue e di midollo

Ogni lavoratore che dona almeno 250 grammi di sangue presso centri autorizzati ha diritto ad una intera giornata di riposo retribuito. Per fruire di tale permesso il lavoratore deve dichiarare al datore che la donazione è avvenuta gratuitamente tramite apposita certificazione.

Invece, ogni lavoratore che dona il midollo osseo può godere di permessi retribuiti per gli atti preliminari, per i prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità donatore-paziente, per l’accertamento dell’idoneità alla donazione, per i giorni di ricovero e la convalescenza post donazione. Il lavoratore inoltre deve essere iscritto all’apposito Registro nazionale o regionale dei donatori di midollo e consegnare al datore di lavoro l’apposita certificazione.

Permessi per donne vittime di violenza di genere

Ogni donna che ha subito violenze di genere e ha attivato un percorso di protezione certificato dai servizi sociali, dalle case di accoglienza o dai centri antiviolenza, ha diritto a permessi retribuiti. I permessi ammontano ad un massimo di 3 mesi, ovvero 90 giorni lavorativi. L’indennità percepita è pari al 100% della retribuzione calcolata, prendendo in considerazioni voci fisse o continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrimestrale antecedente. Se si intende fruire del permesso ad ore, il valore dell’indennità è pari alla metà rispetto a quella giornaliera.  Tali permessi vanno richiesti al datore almeno 7 giorni prima.

Permessi per studio e congedo per formazione

Ogni lavoratore studente iscritto a corsi di studio di scuole primarie, secondarie, di qualificazione professionale, statali, pareggiate o abilitanti al rilascio di titoli di studio, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequentazione dei corsi, la preparazione degli esami e i giorni in cui saranno tenuti gli esami. Gli stessi, non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o a recuperare le ore nei giorni di riposo.

Il numero di permessi giornalieri retribuiti varia in base al numero di esami che si sostiene nell’anno. Il contratto collettivo può prevedere anche ore di permesso retribuito per frequentare il corso di studio, l’ammontare varia da contratto a contratto.

Permessi per cariche elettive

I lavoratori che fanno parte del Parlamento regionale, nazionale o europeo, o siano sindaci, assessori di enti locali, presidenti di consigli comunali (con riferimento a comuni con più di 50.000 abitanti) possono richiedere permessi retribuiti. Il numero di ore di permesso varia in base alla tipologia di mandato espletato.

Permessi per referendum o elezioni

I lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali, come gli scrutinatori, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro, senza perdere la retribuzione. Questo significa che se le votazioni si svolgono di sabato e di domenica spetteranno 2 giorni di permesso. Il permesso spetta interamente anche quando il lavoratore sia stato impegnato solo mezza giornata. Il lavoratore è tenuto ad avvisare il proprio datore del suo impegno ai seggi e, successivamente, deve rendergli opportuna certificazione.

Permessi sindacali

Ogni lavoratore che ricopra cariche a livello nazionale o provinciale a livello di organi direttivi delle associazioni sindacali – aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative – ha diritto a tanti permessi retribuiti quanti ne prevede il contratto collettivo a lui applicato.

I lavoratori dirigenti delle RSA (Rappresentanze sindacali aziendali) o delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie), invece, possono godere per l’espletamento del loro mandato di un numero di permessi che varia a seconda della grandezza dell’azienda in cui operano. Si tratta di 1 ora all’anno per ciascun dipendente per le aziende con meno di 200 dipendenti, e almeno 8 ore mensili da dividere con gli altri dirigenti, per azienda aventi dai 200 lavoratori in su. Tali permessi devono essere richiesti al datore con almeno 24 ore di anticipo. Anche i lavoratori in generale hanno diritto a esercitare la propria attività sindacale partecipando alle assemblee. Infatti, per 10 ore annue possono partecipare alle riunioni mantenendo la retribuzione anche durante l’orario di lavoro. Queste riunioni sono indette dalle RSA e si svolgono, di regola, presso l’unità operativa o in altro luogo dove il datore abbia messo a loro d