Decreto Alluvione: Ammortizzatore Sociale Unico
Cosa c’è da sapere
L’articolo 7 del “Decreto Alluvione” (D.L. n. 61/2023), tra le misure previste in materia di lavoro, introduce un nuovo strumento di sostegno al reddito sotto forma di ammortizzatore sociale “unico”, a tutela sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.
Sono destinatari dello strumento di sostegno:
- lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a raggiungere la sede legale o le unità operative collocate in Comuni alluvionati e che, pertanto, hanno sospeso l’attività lavorativa;
- lavoratori subordinati del settore privato che risiedono (oppure sono domiciliati) in Comuni alluvionati e che non sono in grado di recarsi al lavoro presso azienda la cui attività si svolge al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1 del decreto.
E’ erogato direttamente dall’INPS e spetta per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa.
La sua misura è di importo mensile pari al massimale previsto per i trattamenti di integrazione salariale.
La durata è pari ad un massimo di 90 giorni in caso di sospensione dell’attività lavorativa, e ad un massimo di 15 giorni in caso di mancata prestazione dell’attività lavorativa da parte di coloro che sono impossibilitati a recarsi al lavoro.
La domanda dell’ammortizzatore deve essere trasmessa dal datore di lavoro attraverso la compilazione di un flusso informativo (formato .csv), il documento deve riportare i dati dei lavoratori interessati.
Il file potrà essere trasmesso a partire dal 15 giugno 2023.
I datori di lavoro non sono tenuti a rispettare gli obblighi di consultazione sindacale e i limiti temporali previsti in materia di ammortizzatori sociali.
