Rapporto periodico sulla situazione del personale, scadenza per la comunicazione

Cosa c’è da sapere

Alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 162/2021 al codice delle pari opportunità, è stata rimodulata la disciplina concernente l’ambito di applicazione dell’obbligo di redazione del Rapporto periodico.

In tal senso, infatti, se la previgente normativa lo prevedeva per le aziende che occupassero oltre i 100 dipendenti, ad oggi è stabilito che siano tenute alla redazione tutte le aziende che occupino oltre i 50 dipendenti. Le aziende sotto i 50 dipendenti possono procedere alla redazione su base volontaria.

Si ricorda che il Rapporto per il biennio 2020-2021 deve essere consegnato entro il 30/09/2022, pena applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina.

Le principali modifiche al Codice delle Pari Opportunità

Oltre ad estendere l’obbligo di redazione, il legislatore è intervenuto:

a. sul concetto di discriminazione;

b. inasprendo le sanzioni previste per i rapporti riportanti informazioni mendaci o incomplete,

c. introducendo per l’anno 2022 uno sgravio contributivo per le aziende che adottino la certificazione di parità di genere (secondo i criteri UNI/PDR 125:2022).

Le modalità di presentazione

Il rapporto è redatto esclusivamente in modalità telematica, tramite la compilazione di un modello reso disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (cliclavoro), entro e non oltre il 30 settembre 2022.

Il modello in particolare, chiede che siano fornite informazioni circa: lo stato d’occupazione in azienda, tanto attuale (avendo cura di indicare il numero di dipendenti, divisi per sesso, per categoria di appartenenza e tipologia di contratto), nonché relativo alle nuove entrate e agli esodi. Sono richieste informazioni, inoltre, sui progressi di carriera, sulla retribuzione, ed elementi accessori della prestazione.

Sanzioni previste

Le aziende che, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro, non provvedano ad inviare il Rapporto, vanno incontro alle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (minimo 516,46 euro massimo 2.582,28 euro). Inoltre, se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica la veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).