Congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità

La madre lavoratrice dipendente ha il diritto, ma anche l’obbligo, di astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva se successiva, e nei tre mesi dopo il parto.

Si evidenzia come tale diritto possa essere esercitato una sola volta per ogni figlio e come la lavoratrice sia tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.

Indennità

In merito all’indennità, la legge stabilisce che le lavoratrici hanno diritto a un’indennità giornaliera pari all’ 80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. Sul punto è però fondamentale andare a verificare se il CCNL applicato prevede ulteriori integrazioni a carico del datore di lavoro rispetto all’indennità erogata dall’INPS. È il caso, ad esempio, del CCNL Studi professionali, ove è prevista un’integrazione da parte del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% degli emolumenti ordinariamente spettanti alla lavoratrice

Modalità di presentazione della domanda

La domanda va inoltrata all’INPS prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. Prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve far pervenire all’Istituto il certificato medico di gravidanza, per il tramite di un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che provvederà all’invio telematico dello stesso. La lavoratrice è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto all’astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

La richiesta di astensione anticipata va rivolta all’Ispettorato del Lavoro, che in condizioni particolari e su segnalazione del datore di lavoro, ha anche la facoltà di posticipare il ritorno della madre al lavoro fino al 7° mese successivo al parto.

Flessibilità

La lavoratrice può scegliere di posticipare l’inizio del congedo di maternità, cioè astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto, portando da 3 a 4 mesi l’astensione dal lavoro successiva al parto. Per usufruire di questa possibilità è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale e, dove presente, il medico del lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all’INPS (se lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata o autonoma iscritta alla gestione autonoma INPS) o alla  Cassa di previdenza e assistenza di appartenenza (se libera professionista) entro la fine del settimo mese.

Astensione dal lavoro esclusivamente dopo il parto

L’art. 1, comma 485 della legge di bilancio 2019 ha aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 della legge 151/2001, che prevede un’alternativa al tradizionale congedo di maternità (2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto) riconoscendo la possibilità per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto e di fruire di tutti i 5 mesi di congedo di maternità  a partire dal giorno successivo al parto. Per poter esercitare questa facoltà è necessario che, il medico specialista del Servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e, dove presente, il medico del lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale certificazione deve specificare l’assenza di pregiudizio per la salute fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire  in data successiva a quella presunta. La lavoratrice con tale documentazione dovrà fare apposita richiesta all’INPS entro la fine del settimo mese.

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre sono stati introdotti inizialmente per il triennio 2013-2015, prorogati a più riprese fino al 2021 e solo successivamente, con la legge di bilancio 2022, i congedi sono stati introdotti in modalità stabile.

Dopo le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (illustrate nel messaggio 4 agosto 2022, n. 3066  dell’INPS)  questo è quanto prevede la legge in materia di congedo obbligatorio per il padre.

Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo

Al padre è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione.

Congedo di paternità in sostituzione del congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte dalla madre

Il padre, lavoratore dipendente o iscritto alla Gestione Separata dell’INPS, può usufruire del congedo di paternità per un periodo coincidente con il congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte, dalla madre. Tale congedo viene retribuito all’80% dell’ultima retribuzione giornaliera e spetta nei seguenti casi:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del bambino da parte della madre;
  • affidamento esclusivo al padre;
  • rinuncia espressa della madre che ha diritto al congedo di maternità (rinuncia possibile solo in caso di adozione o affidamento).

Il congedo di paternità decorre dalla data in cui si è verificata una delle predette situazioni e viene riconosciuto al padre a prescindere dal fatto che la madre sia lavoratrice (dipendente, autonoma, ecc.) o casalinga. Il padre lavoratore può presentare la domanda con le stesse modalità previste per la madre lavoratrice.

Da giugno 2015, con l’entrata in vigore della nuova normativa, il padre lavoratore dipendente può usufruire del congedo di paternità per un periodo coincidente con il congedo di maternità non fruito, in tutto o in parte, dalla madre, anche nei casi in cui la madre sia lavoratrice autonoma avete diritto all’indennità di maternità.