La quattordicesima mensilità
Oltre alla tredicesima, esiste un’ulteriore mensilità retributiva denominata “quattordicesima”, non è obbligatoria, ma viene prevista e disciplinata dai contratti collettivi nazionali. La quattordicesima è conosciuta anche come gratifica feriale in quanto viene corrisposta in concomitanza delle ferie estive, però il datore di lavoro può anche decidere di erogarla mensilmente.
Tra i principali contratti collettivi nazionali del lavoro che prevedono la quattordicesima, troviamo:
- Terziario, commercio e turismo
- Alimentare
- Chimica
- Pulizie e multiservizi
- Autotrasporti e logistica
- Istituti e imprese di vigilanza
- Edilizia
- Studi professionali
Il periodo di maturazione della quattordicesima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo; se il rapporto di lavoro inizia o termina durante il periodo sopraindicato, l’importo deve essere riproporzionato in base alla data di assunzione, considerando come mese intero la frazione pari o superiore 15 giorni di calendario.
Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata, l’importo spettante sarà pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario, mentre per i lavoratori con retribuzione oraria, la quattordicesima sarà determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato. Per quanto riguarda invece i lavoratori part-time, l’ammontare dell’importo della quattordicesima sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto svolto.
La quattordicesima mensilità non matura in presenza di:
- malattia e infortunio che superano il periodo massimo previsto dal contratto;
- congedo per malattia dei figli;
- congedo dovuto a permanenza all’estero per adozione o affidamento;
- permessi per l’assistenza ai disabili ai sensi della legge n. 104/1992;
- sciopero;
- aspettative e permessi non retribuiti;
- assenze ingiustificate;
- assenze dovute a provvedimenti disciplinari;
- servizio militare o civile.
