Permesso per studio

Il nostro sistema giuridico tutela il lavoratore che desidera migliorare la propria condizione lavorativa e culturale attraverso la frequenza di corsi di studio.

A questo riguardo, l’articolo 10 della Legge 300/1970 prevede agevolazioni per la partecipazione ai corsi di studio e agli esami, attenuando almeno in parte gli obblighi legati al rapporto di lavoro.

Infatti, la norma dispone che i lavoratori iscritti e frequentanti regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto ad essere inseriti in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Inoltre, questi lavoratori non sono obbligati a prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

Infine, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, possono fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere gli esami.

Il datore di lavoro può chiedere che il lavoratore attesti l’effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, mediante la produzione di idonea documentazione.

I contratti collettivi possono integrare la disciplina legale sopra descritta prevedendo condizioni di miglior favore attraverso la concessione di ulteriori giorni di permesso retribuito per la preparazione agli esami.

Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l’esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico.

Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permessi non retribuiti all’anno. L’utilizzo di queste ore deve essere pianificato trimestralmente, in modo da rispettare le esigenze produttive e organizzative dell’azienda.