Permessi per lutto

Ogni lavoratore dipendente da datore di lavoro pubblico o privato ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito all’anno da fruire nel caso di decesso.

Per poter usufruire del congedo è necessario comunicare al datore di lavoro:

  • l’evento che dà titolo al permesso
  • i giorni nei quali il permesso sarà utilizzato
  • idonea documentazione che certifichi l’evento che dà titolo al permesso.

I giorni di permesso possono essere utilizzati en­tro 7 giorni dal decesso per i seguenti casi:

  • decesso del coniuge: nel caso di separazione giudiziale, si può ritenere che il coniuge abbia ancora diritto a fruire del suddetto permesso nel caso di decesso dell’altro coniuge, non essendo sciolto il vincolo coniugale ed essendo a tutti gli effetti giuridici ancora unito da matrimonio. Analogo criterio non può essere seguito nel caso del dipendente divorziato che, in quanto tale, è libero da ogni vincolo coniugale. Manca, quindi, in quest’ultimo caso il presupposto previsto dalla disciplina contrattuale per la fruizione del permesso in questione;
  • decesso di parenti entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni, nipote come figlio del figlio);
  • decesso di affini entro il primo grado (suoceri, nuore, generi);
  • decesso del convivente