Bonus Donne

Il Decreto Interministeriale n. 67/2025, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 9 maggio 2025, definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo denominato “Bonus Donne”, istituito dall’art. 23 del DL n. 60/2024 e destinato ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualunque età con determinati requisiti.

Il bonus si applica in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne di qualunque età che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • prive di impiego retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in Regioni del Mezzogiorno (ZES);
  • occupate in professioni o settori con elevata disparità occupazionale di genere.

Quando decorre l’agevolazione

  • Dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 per casi generali;
  • Dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per assunzioni nelle Regioni ZES, previa autorizzazione INPS.

Durata massima:

  • 24 mesi (categorie generali e ZES);
  • 12 mesi per settori con disparità occupazionale.

Sono esclusi:

  • rapporti di apprendistato e lavoro domestico;
  • aziende in difficoltà economica ai sensi della normativa UE;
  • soggetti con aiuti di Stato non rimborsati.

L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro deducibile (D.Lgs. 216/2023).

L’esonero contributivo prevede:

  • esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore;
  • limite massimo di 650 euro mensili per lavoratrice;
  • esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.

Per avere accesso al bonus è necessario:

  • incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
  • il rispetto del regime “de minimis”
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
  • il rispetto dei principi generali indicati nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015;

Per ottenere l’esonero, è necessario presentare una domanda telematica all’INPS a partire dal 16 maggio 2025, seguendo le modalità e i termini indicati dall’Istituto tramite la circolare 91 del 12 maggio 2025. In generale, l’istanza deve includere:

  • Dati dell’azienda e della lavoratrice (assunta o da assumere)
  • Tipologia contrattuale, retribuzione e orario
  • Retribuzione media mensile e aliquota contributiva datoriale relativa al lavoro agevolato
  • Dichiarazione sull’assenza di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento per la singola lavoratrice.

Per le assunzioni nelle Zone Economiche Speciali (ZES), la domanda deve essere presentata prima dell’assunzione.

Dopo aver effettuato i controlli necessari, il datore di lavoro verrà autorizzato a godere dell’esonero, e l’INPS determinerà gli importi erogabili per ciascun anno al singolo datore di lavoro richiedente, accettando le richieste solo se esiste una sufficiente disponibilità di risorse da ripartire pro quota per i 12 o 24 mesi di agevolazione