NASpI: le istruzioni Inps sul nuovo requisito contributivo

La legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla NASpI per chi si trova in uno stato di disoccupazione involontaria dal 1° gennaio 2025.

Lo ha chiarito l’INPS nella circolare n. 98 del 5 giugno 2025, specificando che il cambiamento riguarda in particolare chi, nei 12 mesi precedenti alla perdita del lavoro, ha interrotto volontariamente un precedente rapporto a tempo indeterminato.

Il lavoratore potrà ottenere il trattamento NASpI solo se ha maturato almeno 13 settimane di contributi nell’arco di tempo che va dalla data di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI.

La norma non ha inciso invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità.

Rimangono escluse dalla definizione di cessazione volontaria e quindi danno comunque diritto alla NASpI:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante maternità e paternità (art. 55 D.Lgs. 151/2001);
  • risoluzioni consensuali in sede protetta (art. 7 Legge 604/1966).

Ai fini delle 13 settimane richieste, l’INPS precisa che vanno considerate tutte le settimane retribuite che rispettano il minimale contributivo settimanale, nonché quelle valide ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.