Maturazione delle ferie

Le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito e irrinunciabile, fondamentale per permettere al lavoratore di recuperare le energie spese nel lavoro. Il periodo minimo di ferie retribuite è di 4 settimane all’anno.

Di queste:

  • almeno 2 settimane devono essere godute nell’anno di maturazione (e devono essere consecutive, se richiesto dal lavoratore)
  • le restanti 2 settimane (o il periodo residuo) devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione.

I contratti collettivi possono prevedere un periodo di ferie superiore a quello minimo previsto dalla legge.

II periodo minimo di ferie stabilito dalla legge, pari a quattro settimane, non può essere monetizzato tramite indennità sostitutiva, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto.

In caso di decesso del lavoratore, il diritto alle ferie non si estingue: gli eredi possono chiedere l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Le ferie si maturano:

  • quando il lavoratore presta normalmente la sua attività lavorativa,
  • durante alcune assenze equiparate al lavoro dalla legge o dai CCNL, quali:

Assenze valide per la maturazione delle ferie:

  • congedo di maternità, paternità o parentale
  • congedo matrimoniale
  • ferie già godute
  • permessi retribuiti
  • malattia o infortunio
  • congedo straordinario per assistenza a familiari disabili

Assenze NON valide per la maturazione delle ferie:

  • sciopero
  • malattia del bambino
  • aspettativa non retribuita

Se un dipendente non lavora per tutto il tempo necessario per maturare le ferie, avrà diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato ai giorni lavorati, secondo quanto previsto dal CCNL.

In genere, i CCNL stabiliscono che ogni mese lavorato dà diritto a 1/12 del periodo annuale e che le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.

Se il datore di lavoro viola le disposizioni sulle ferie annuali, è soggetto a sanzioni amministrative di diversa entità:

  • Da €120 a €720 fino a 5 lavoratori (in caso di recidiva: €140 – €840);
  • Da €480 a €1.800 con 6-10 lavoratori o violazioni di almeno 2 anni (in caso di recidiva: €560 – € 2.100);
  • Da €960 a €5.400 oltre 10 lavoratori o violazioni di almeno 4 anni (in caso di recidiva: €1.120 – €6.300).