Esonero contributivo per assunzioni lavoratrici madri
Dal 1° gennaio 2026 i datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, possono beneficiare di un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di 8.000 euro annui (esclusi i premi INAIL).
L’esonero dura:
- 12 mesi per contratti a tempo determinato (anche in somministrazione);
- 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato;
- 24 mesi per assunzioni dirette a tempo indeterminato.
Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri contributivi ma è compatibile con la Maxideduzione del costo del lavoro.
Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
Per l’effettiva operatività dell’esonero contributivo sarà necessario attendere le istruzioni dell’INPS, che dovranno indicare le modalità e la decorrenza delle istanze di agevolazione presentate dai datori di lavoro.
