Formazione sulla sicurezza sul lavoro: le nuove indicazioni operative dell’INL

Con la nota del 27 ottobre 2026 (prot. INL n. 2377), la Direzione centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo indicazioni operative sulla formazione in materia di salute e sicurezza. La nota, emanata previo parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 11396 del 27/10/2026), chiarisce in modo netto quando la formazione deve essere avviata e quali conseguenze derivano dal mancato rispetto dei termini. Ecco i punti essenziali per datori di lavoro e consulenti.

L’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, in coerenza con la direttiva quadro 89/391/CE, prevede che la formazione sia erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, in caso di somministrazione.

Il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 conteneva una disposizione transitoria che consentiva di completare il percorso formativo entro sessanta giorni dall’assunzione. Secondo l’INL, tale previsione è stata erroneamente intesa come una facoltà di differire l’avvio della formazione. Per superare l’equivoco, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR) ha eliminato il riferimento ai sessanta giorni.

La nota “attualizza” il contenuto della circolare INL n. 3/2021, che riteneva sufficiente una formazione programmata per concludersi entro 60 giorni. Oggi:

  • Prescrizione (art. 20 D.Lgs. 758/1994): il verbale deve fissare un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi. Gli ispettori non faranno più riferimento al termine di 60 giorni.
  • Sospensione per lavoro nero (art. 14 D.Lgs. 81/2008): per ottenere la revoca, oltre alla regolarizzazione contrattuale, il datore deve regolarizzare gli obblighi di salute e sicurezza (formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria). Per la formazione è sufficiente che sia programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.

L’art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che, per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/1991, la formazione e l’eventuale addestramento specifico (art. 37, comma 4, lett. a) si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione.

La nota INL precisa la portata della norma:

  • è una deroga limitata ai soli settori indicati;
  • riguarda esclusivamente la conclusione del percorso, non il suo avvio;
  • il datore di lavoro (o l’utilizzatore) deve quindi avviare tempestivamente la formazione, in occasione dell’assunzione;
  • il lavoratore può essere adibito all’attività anche prima della conclusione dell’intero percorso previsto dall’art. 37 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025;
  • resta fermo l’obbligo di impiegare i lavoratori solo dopo averli informati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008.

Se l’accertamento avviene nei primi trenta giorni e il datore non esibisce gli attestati di formazione (e, ove previsto, il tracciamento dell’addestramento ex art. 37, comma 5), gli ispettori chiederanno documentazione idonea a dimostrare che siano state poste in essere almeno azioni propedeutiche all’adempimento dell’obbligo.

La nota fornisce un elenco non esaustivo di documenti utili:

  1. interlocuzioni con il soggetto formatore per la prenotazione dei corsi, tramite PEC o altra modalità con data certa;
  2. richiesta di collaborazione a un organismo paritetico (art. 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008 e Accordo del 17 aprile 2025, Parte II, punto 2), con data certa;
  3. interlocuzioni con il docente formatore, se il datore organizza direttamente i corsi;
  4. interlocuzioni con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sull’organizzazione dei corsi.

Possono essere valutati anche documenti diversi, purché idonei a provare l’avvio del percorso.

Solo se il datore non è in grado di esibire né gli attestati né alcuna documentazione idonea a dimostrare l’avvio della formazione, sarà ritenuto violato l’art. 37, comma 1, e verrà redatto il verbale di contravvenzione e prescrizione.

La prescrizione avrà ad oggetto la conclusione del percorso nel tempo tecnicamente necessario e comunque entro 30 giorni dall’assunzione. Per i contratti di durata inferiore a 30 giorni, la formazione dovrà concludersi in tempi coerenti con la durata del rapporto.

Si distingue poi tra due momenti:

  • ottemperanza alla prescrizione: occorre dimostrare l’avvenuta conclusione del percorso, tramite gli attestati di formazione;
  • revoca della sospensione: è sufficiente documentare l’avvenuta prenotazione di corsi che si concludano entro i termini indicati.

Alla luce della nota, suggeriamo alle aziende di:

  • calendarizzare la formazione di ogni nuovo assunto già al momento dell’assunzione, senza attendere;
  • conservare con data certa (PEC o altro mezzo equivalente) ogni prova di prenotazione o richiesta di corsi;
  • garantire l’informazione ex art. 36 prima dell’impiego del lavoratore;
  • nei settori turistico-ricettivo e della ristorazione, pianificare la conclusione dell’intero percorso entro 30 giorni;
  • verificare le procedure interne di onboarding, anche per i lavoratori in somministrazione.

La nota INL del 27 ottobre 2026 mette fine all’interpretazione che vedeva nei sessanta giorni una finestra di attesa: la formazione si avvia all’assunzione. La deroga dei 30 giorni per turismo e ristorazione riguarda solo il completamento e richiede comunque di poter dimostrare l’avvio tempestivo del percorso.

Fonte: INL, Direzione centrale coordinamento giuridico, nota prot. n. 2377 del 27/10/2026.