Maternità, Paternità e Congedi Parentali: Guida Integrale alla Disciplina, Tutele e Novità

1. Congedo di Maternità Obbligatoria e Interdizione dal Lavoro
Il congedo di maternità è l’astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuta alla lavoratrice dipendente per una durata complessiva di 5 mesi (artt. 16 e ss., D.Lgs. 151/2001).
- Articolazione ordinaria (2+3, 1+4, 0+5): La regola generale prevede 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo. È possibile posticipare l’astensione a 1 mese prima e 4 mesi dopo (art. 20) o fruire dei 5 mesi interamente post-partum (art. 16, comma 1.1), previo nulla osta del medico specialista del SSN e del medico competente aziendale.
- Parto prematuro o anticipato: Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono sommati al periodo post-parto, garantendo integralmente i 5 mesi obbligatori.
- Sospensione per ricovero del neonato (Art. 16-bis): In caso di ricovero del bambino in una struttura sanitaria, la madre ha diritto di sospendere il congedo obbligatorio e di riprendere l’attività lavorativa, godendo del congedo residuo dalla data di dimissione del figlio.
- Interdizione anticipata e post-partum (Art. 17): Disposta dalla ASL in caso di gravi complicanze della gravidanza, oppure dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)/ASL per condizioni di lavoro pregiudizievoli o mansioni faticose/insalubri (Allegato A D.Lgs. 151/2001). L’interdizione per mansioni faticose/insalubri può protrarsi fino a 7 mesi di età del bambino (interdizione post-partum).
- Trattamento economico e normativo: Spetta un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (art. 22). Il periodo è computato interamente nell’anzianità di servizio, nella tredicesima mensilità e nella maturazione delle ferie (che vanno godute separatamente).
2. Congedo di Paternità Obbligatorio e Alternativo
- Congedo di Paternità Obbligatorio (Art. 27-bis): Spetta al padre lavoratore dipendente per una durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore e fruibili dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita. È un diritto autonomo, fruibile anche in concomitanza con il congedo della madre, ed è indennizzato al 100% della retribuzione (preavviso scritto di 5 giorni al datore di lavoro).
- Congedo di Paternità Alternativo (Art. 28): Spetta al padre in alternativa alla madre, per l’intera durata del congedo di maternità o per la parte residua, solo in presenza di eventi gravi: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio o affidamento esclusivo al padre.
3. Congedo Parentale: Limiti, Indennità ed Estensione ai 14 Anni (Novità 2026)
Il congedo parentale è l’astensione facoltativa dal lavoro spettante a ciascun genitore. La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) e il relativo Messaggio INPS n. 251 del 26/01/2026 hanno introdotto una fondamentale novità per i soli lavoratori dipendenti.
- Elevazione del limite d’età a 14 anni (L. 199/2025 e Messaggio INPS 251/2026): Dal 1° gennaio 2026, per i soli lavoratori dipendenti, l’arco temporale entro cui fruire del congedo parentale è stato esteso da 12 a 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozioni/affidamenti). Per gli iscritti alla Gestione Separata e gli autonomi il limite resta fissato rispettivamente a 12 anni e a 1 anno.
- Tetti di durata individuali e di coppia: I limiti complessivi rimangono invariati: massimo 10 mesi complessivi per la coppia, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi di congedo. Alla madre spettano fino a 6 mesi; al padre spettano fino a 6 mesi (elevabili a 7); al genitore solo spettano 11 mesi.
- Ripartizione dei 9 mesi indennizzati di coppia: Nell’arco dei 14 anni, la coppia dispone di 9 mesi complessivi indennizzabili (3 mesi spettano alla madre, 3 mesi al padre e 3 mesi alternativi).
- Misura dell’Indennità (3 Mesi all’80% e 6 Mesi al 30%): Per chi termina la maternità/paternità obbligatoria dopo il 31/12/2024 (o per i nati dal 2025), ben 3 mesi dei 9 mesi indennizzabili sono retribuiti all’80% della retribuzione (se fruiti entro il 6° anno di vita del bambino). I restanti mesi indennizzabili sono coperti al 30%.
- Monitoraggio tramite portale INPS (Messaggio n. 2078/2025): I genitori possono verificare in tempo reale i propri contatori individuali e di coppia (ore, giorni e mesi fruiti o richiesti) accedendo al servizio INPS ‘Domande di maternità e paternità’ – ‘Consulta contatori congedo parentale’.
4. Riposi Giornalieri per Allattamento e Legittimità del Cumulo con le Ferie
Durante il primo anno di vita del bambino (artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2001), la madre dipendente (o il padre in alternativa/rinuncia) ha diritto a permessi orari retribuiti al 100%: 2 ore al giorno con orario contrattuale pari o superiore a 6 ore, 1 ora con orario inferiore a 6 ore.

5. Malattia del Figlio, Divieto di Licenziamento e Convalida Dimissioni
- Congedo per Malattia del Figlio (Art. 47): Entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio: senza limiti fino a 3 anni di vita del bambino (assenza non retribuita, coperta da contribuzione figurativa); nel limite di 10 giorni lavorativi all’anno ciascuno dai 3 ai 14 anni del figlio.
- Divieto di Licenziamento e Lavoro Notturno: Il licenziamento è vietato dall’inizio della gravidanza fino al compimento del 1° anno di età del bambino (esteso al padre che fruisce del congedo di paternità). È vietato adibire la donna al lavoro notturno (24:00-06:00) fino ad un anno dal parto.
- Convalida delle Dimissioni presso l’ITL (Art. 55): Le dimissioni volontarie o risoluzioni consensuali presentate durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del figlio devono essere obbligatoriamente convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) per essere efficaci. In caso di dimissioni entro il 1° anno del bambino spetta l’indennità NASpI e l’esonero dal preavviso.
6. Prospettive e Novità del Disegno di Legge di Bilancio 2027 (in corso di approvazione)

- Ulteriore potenziamento dell’Indennità di Congedo Parentale (Art. 59 DDL Bilancio 2027): Il Disegno di Legge di Bilancio 2027 (Art. 59) propone una modifica all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 per i genitori che completano il congedo di maternità o paternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2026. La proposta aumenta la durata del congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione (da fruire entro i primi 6 anni di vita del bambino), introducendo una scala progressiva in base al numero di figli:
- 1° Figlio: 4 mesi complessivi all’80% per la coppia (2 mesi base + 2 ulteriori mesi);
- 2° Figlio: 5 mesi complessivi all’80% per la coppia (2 mesi base + 3 ulteriori mesi);
- 3° Figlio e successivi: 6 mesi complessivi all’80% per la coppia (2 mesi base + 4 ulteriori mesi).
- Nota operativamente fondamentale: I restanti mesi spettanti alla coppia (fino al limite massimo di 9 mesi indennizzabili totali) continueranno ad essere retribuiti con l’indennità ordinaria del 30% della retribuzione.
- Bonus Lavoratrici Madri con Redditi fino a 40.000 € (Art. 57 DDL Bilancio 2027): A decorrere dal 2027, si prevede l’erogazione a domanda da parte dell’INPS di un contributo di 100 euro mensili esentasse per le lavoratrici madri (dipendenti ed autonome con reddito fino a 40.000 euro) con due o più figli, corrisposto fino ai 10 anni del secondo figlio e fino ai 18 anni dal terzo figlio in poi.
- Voucher Servizi per l’Infanzia per Autonomi (Art. 60 DDL Bilancio 2027): In favore dei genitori lavoratori autonomi (iscritti alle gestioni INPS e alla Gestione Separata) si propone l’introduzione di un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di 3 mesi al termine della maternità/paternità, da destinare a servizi di babysitting o asili nido in alternativa al congedo parentale.
7. Prospetto Sintetico delle Prestazioni e delle Fonti

