Orario di lavoro

Cosa si intende per orario di lavoro

La nozione di “orario di lavoro” è fornita dal D.lgs. 66/2003 che definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. L’orario di lavoro adempie alla funzione principale di delimitare l’entità massima della prestazione che può essere richiesta al lavoratore al fine di tutelare la sua salute e la sua integrità psicofisica.

La legge non prevede un limite giornaliero di durata della prestazione lavorativa, che tuttavia può essere determinato in 13 ore giornaliere (ferme restando le pause) interpretando “a contrario” le disposizioni in materia di riposi giornalieri (11 ore di riposo consecutive ogni 24, dunque 24 – 11 = 13 ore di lavoro massime giornaliere).

La legge fornisce, invece una definizione di orario normale settimanale che è pari a 40 ore; tuttavia i contratti collettivi possono:

– stabilire una durata inferiore,

– riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno (c.d. orario multi periodale)

Un contratto di lavoro cd. a tempo pieno prevede quindi lo svolgimento dell’orario normale di lavoro previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il part-time, invece, consiste in una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la quale le parti stabiliscono di effettuare l’attività lavorativa per un orario ridotto rispetto a quello previsto dal legislatore o dai contratti collettivi.

Un contratto a tempo pieno può essere trasformato in part time?

Innanzitutto, è bene specificare che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore.

Il rifiuto di quest’ultimo alla trasformazione del rapporto non può costituire in nessun caso giustificato motivo di licenziamento.

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative per i quali residui una ridotta capacità lavorativi hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part- time.

Hanno altresì diritto alla trasformazione in part-time, se sono disponibili posti di questo tipo in organico, le lavoratrici dipendenti inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere.

Inoltre, il Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015) all’art. 8, co.7 prevede la possibilità in capo al lavoratore di poter richiedere per un determinato periodo successivo al parto la trasformazione del rapporto da full-time a part-time. In particolare il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d’orario non superiore al 50 %. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Hanno invece una mera priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time:

  • lavoratori/lavoratrici con coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
  • lavoratori/lavoratrici che assistono una persona convivente con totale o permanente inabilità lavorativa;
  • lavoratori/lavoratrici con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.