Congedi, permessi e smart working per malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  171 il 25 luglio 2025, la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 introduce nuove tutele a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti – inclusi casi rari – con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74 %.

Dal 9 agosto 2025 la legge è entrata in vigore, producendo i suoi effetti.

La normativa prevede un congedo continuativo o frazionato per un massimo di 24 mesi, oltre quelli già spettanti, durante il quale il lavoratore conserva il posto di lavoro.

Durante il congedo:

  • Non è prevista retribuzione;
  • Non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa;
  • Il periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato volontariamente con versamento dei contributi.

Restano comunque valide le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla normativa applicabile al rapporto di lavoro.

Al termine del congedo biennale, il lavoratore ha diritto ad accesso prioritario allo smart working, sempre che le mansioni svolte lo consentano, in base alla legge sul lavoro agile (L. 81/2017).

Questa misura facilita il reinserimento lavorativo e la conciliazione con terapie e cure.

I lavoratori autonomi, sia professionisti che occasionali, affetti da patologie o invalidità possono richiedere la sospensione dell’attività lavorativa fino a 300 giorni per anno solare.

Analogamente ai dipendenti, conservano il diritto alla tutela, con modalità differenziate rispetto allo status di dipendente.

Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori affetti da patologie e invalidità certificate – o i genitori di figli minorenni gravemente malati – avranno diritto a 10 ore annue di permessi retribuiti, per visite, esami o cure frequenti.

Tali permessi godono di indennità retributiva e copertura figurativa previdenziale.