Convalida dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri

Cosa c’è da sapere

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Comunicato del 19 maggio 2022, rende noto che, a seguito della cessazione del periodo emergenziale da COVID-19, non è più utilizzabile il modello di richiesta online di convalida delle dimissioni/risoluzioni consensuali (ex art. 55 del D.Lgs n. 151/2001) in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice madre o del lavoratore padre con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (ITL). Per assicurare le genuinità delle dimissioni rassegnate dai lavoratori di questa categoria durante determinati periodi di tempo considerati protetti, è previsto che le stesse siano effettive solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. Ad ogni modo l’Ispettorato precisa che è possibile effettuare il colloquio con il personale dell’ITL anche “a distanza”, oltre che in presenza, attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta attualmente disponibile online.

Dimissioni soggette a convalida

Stando alle dimissioni soggette all’obbligo convalida, il legislatore precisa che siano tali quelle rassegnate:

  • dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza;
  • dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

A quest’ultimo sono parificati l’accoglienza del minore adottato o in affidamento oppure, in caso di adozione internazionale, i primi tre anni decorrenti dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore o dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

Modello per accedere alla convalida da remoto

Per poter procedere alla convalida da remoto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile un modello online che dev’essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore.

Lo stesso deve poi essere trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice) mediante posta elettronica.

Al suddetto modulo è inoltre necessario allegare copia di:

  • documento di identità in corso di validità (da esibire anche in occasione del colloquio online);
  • lettera di dimissioni/risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.