DDL Lavoro Legge n. 203/2024 Lavoro Stagionale art. 11
Il lavoro stagionale è un tipo di rapporto a termine che risponde a esigenze produttive legate a determinati periodi dell’anno.
La normativa vigente, in particolare l’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, prevede per i contratti a termine la regola dello “stop and go“, ovvero un intervallo obbligatorio tra un contratto e il successivo, al fine di evitare un utilizzo improprio di questa tipologia contrattuale.
Con la Legge n. 203/2024, viene predisposta una interpretazione autentica per quanto riguarda le esclusioni alla regola del cosiddetto “stop and go“.
L’articolo 11 della Legge n. 203/2024 chiarisce che sono escluse dall’obbligo dello stop and go le seguenti categorie di attività:
- le attività stagionali indicate nel D.P.R. 1525/1963
- le attività organizzate per fare fronte ad una intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore dalla legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
📌 Un aspetto rilevante: la norma ha efficacia retroattiva, applicandosi anche ai contratti collettivi già in essere.
Quali sono le implicazioni per aziende e lavoratori?
🏭Per le aziende:
- Maggiore flessibilità nella gestione della forza lavoro stagionale
- Possibilità di riassumere lavoratori senza interruzioni obbligatorie tra un contratto e il successivo
- Chiarezza normativa su un tema di grande rilevanza per settori strategici
👷Per i lavoratori:
- Maggiore continuità occupazionale nel contesto stagionale
- Maggiori opportunità di riassunzione senza periodi di inattività
