Ferie non godute entro il 30 giugno 2024
Come noto, i dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a 4 settimane.
Salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, le ferie devono essere fruite:
- per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione;
- per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il 30 giugno scade il termine entro il quale ciascun datore di lavoro è tenuto alla verifica del monte ferie maturato dai propri dipendenti.
Sono diverse le conseguenze per i datori di lavoro che non permettono ai propri dipendenti la fruizione delle ferie non ancora godute. In primo luogo i datori di lavoro sono tenuti al pagamento dei relativi contributi previdenziali aggiuntivi. Devono, infatti, versare all’INPS i contributi sulle ferie maturate e non godute dal dipendente. I datori di lavoro, inoltre, sono puniti con sanzioni amministrative che variano a seconda della gravità della violazione e del numero di dipendenti coinvolti. Il datore di lavoro è chiamato a pianificare le ferie e nel caso in cui il lavoratore si rifiutasse, è possibile la collocazione in ferie forzate.
Nel caso in cui, in un momento successivo all’assolvimento contributivo, le ferie vengano fruite, quanto già versato a titolo di contributi non sarà più dovuto. Il recupero della contribuzione avverrà in occasione della fruizione delle ferie tramite la denuncia UNIEMENS.
