Intelligenza Artificiale sul Lavoro Legge n. 132 del 23.09.2025Intelligenza Artificiale sul Lavoro
La Legge n. 132 del 23 settembre 2025 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”) in vigore dal 10 ottobre 2025, introduce un quadro normativo organico in materia di intelligenza artificiale, con specifiche disposizioni applicabili al rapporto di lavoro subordinato e autonomo.
In attuazione del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), la normativa stabilisce principi e limiti per l’utilizzo dell’IA da parte del datore di lavoro o del committente, con l’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali, evitare discriminazioni algoritmiche e garantire trasparenza nei processi decisionali automatizzati.
L’art. 11 della Legge n. 132/2025 disciplina in modo puntuale l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella gestione, organizzazione e valutazione dell’attività lavorativa.
È consentito l’impiego dell’IA per finalità di ottimizzazione dei processi produttivi, miglioramento delle condizioni lavorative e incremento della produttività, purché nel rispetto di requisiti di trasparenza, affidabilità, sicurezza e non discriminazione.
L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non può compromettere i diritti inviolabili connessi alla dignità della persona, né pregiudicare la tutela della riservatezza dei dati personali. Per questo motivo, il datore di lavoro è obbligato a fornire un’informativa preventiva e dettagliata al lavoratore, secondo le modalità già previste dall’art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997, quando le decisioni sono basate su processi automatizzati.
L’informazione deve includere:
- la natura del sistema utilizzato,
- le finalità del trattamento,
- le logiche sottese al funzionamento dell’IA,
- le possibili conseguenze sulle condizioni di lavoro.
L’art. 12 istituisce presso il Ministero del Lavoro un Osservatorio permanente sull’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, con funzioni di:
- monitoraggio dell’impatto dell’IA sull’occupazione;
- individuazione dei settori più esposti all’automazione;
- promozione della formazione continua per lavoratori, imprese e professionisti;
- elaborazione di linee guida per l’utilizzo etico e sostenibile dell’IA.
L’art. 13 regolamenta l’impiego dell’IA nell’ambito delle professioni intellettuali (es. avvocati, commercialisti, consulenti), consentendo un utilizzo dell’AI nell’esercizio delle attività professionali solo strumentale e di supporto.
Il professionista ha l’obbligo di informare il cliente in modo chiaro, quando i servizi offerti si avvalgono di sistemi basati su IA.
L’introduzione dell’IA nei processi aziendali può produrre significativi vantaggi, in termini di efficienza operativa, automazione dei flussi informativi, gestione predittiva delle risorse umane e supporto al decision-making.
Tuttavia, la Legge 132 impone limiti precisi. L’uso di IA:
- non può determinare effetti giuridici diretti sul lavoratore senza un intervento umano significativo;
- non può basarsi su dati non pertinenti o eccedenti, rispetto alle finalità del trattamento;
- deve evitare profilazioni automatizzate discriminatorie, con particolare riferimento a sesso, età, orientamento, condizioni socio-economiche, origine etnica, convinzioni personali o politiche.
È inoltre fatto divieto di impiegare sistemi di sorveglianza occulta, o che possano incidere sulla libertà di espressione o sulla partecipazione sindacale del lavoratore.
Con la Legge n. 132/2025, il legislatore introduce un primo sistema di governance giuridica dell’intelligenza artificiale applicata al lavoro.
Il testo evidenzia la necessità di conciliare l’innovazione tecnologica con la centralità della persona, in linea con i principi costituzionali e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
L’adozione di strumenti basati su IA comporta nuovi obblighi di compliance per datori di lavoro, enti e professionisti.
Solo un uso etico, regolato e trasparente potrà favorire un’innovazione sostenibile e inclusiva, evitando derive autoritarie o disumanizzanti nell’ambiente di lavoro.
La sfida non è solo tecnica, ma profondamente culturale e organizzativa.
