La quattordicesima mensilità

Oltre alla tredicesima, esiste un’ulteriore mensilità retributiva denominata “quattordicesima”, non è obbligatoria, ma viene prevista e disciplinata dai contratti collettivi nazionali. La quattordicesima è conosciuta anche come gratifica feriale in quanto viene corrisposta in concomitanza delle ferie estive, però il datore di lavoro può anche decidere di erogarla mensilmente.

Tra i principali contratti collettivi nazionali del lavoro che prevedono la quattordicesima, troviamo:

  • Terziario, commercio e turismo
  • Alimentare
  • Chimica
  • Pulizie e multiservizi
  • Autotrasporti e logistica
  • Istituti e imprese di vigilanza
  • Edilizia
  • Studi professionali

Il periodo di maturazione della quattordicesima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo; se il rapporto di lavoro inizia o termina durante il periodo sopraindicato, l’importo deve essere riproporzionato in base alla data di assunzione, considerando come mese intero la frazione pari o superiore 15 giorni di calendario.

Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata, l’importo spettante sarà pari a una mensilità lorda dello stipendio ordinario, mentre per i lavoratori con retribuzione oraria, la quattordicesima sarà determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato. Per quanto riguarda invece i lavoratori part-time, l’ammontare dell’importo della quattordicesima sarà riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto svolto.

La quattordicesima mensilità non matura in presenza di:

  • malattia e infortunio che superano il periodo massimo previsto dal contratto;
  • congedo per malattia dei figli;
  • congedo dovuto a permanenza all’estero per adozione o affidamento;
  • permessi per l’assistenza ai disabili ai sensi della legge n. 104/1992;
  • sciopero;
  • aspettative e permessi non retribuiti;
  • assenze ingiustificate;
  • assenze dovute a provvedimenti disciplinari;
  • servizio militare o civile.