Nuovo Bonus mamme 2026
Nuovo Bonus Mamme 2026: requisiti, esclusioni e istruzioni operative per la domanda INPS
Con la Circolare n. 106 del 16 ottobre 2026 e il successivo Messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026, l’INPS ha fornito il quadro operativo completo e attivato il canale telematico per richiedere il Nuovo bonus mamme per l’anno 2026.
La misura, introdotta dall’articolo 1, comma 207, della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), si inserisce nel quadro delle tutele per la genitorialità e prevede un’integrazione economica diretta in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli.
Di seguito analizziamo i requisiti di accesso, le cause di esclusione, l’entità del beneficio e le modalità di presentazione dell’istanza.
1. Importo del beneficio e regime fiscale
Il contributo economico per l’anno 2026 è fissato in 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente o dell’attività autonoma.
- Misura massima: il beneficio può essere riconosciuto fino a un massimo di 12 mensilità, per un totale di 720 euro complessivi.
- Trattamento fiscale e ISEE: la somma erogata è interamente esente da imposizione fiscale e contributiva e non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE.
- Erogazione: il pagamento è corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione a partire dal mese di dicembre 2026 o, nel caso in cui l’istruttoria si concluda successivamente, a decorrere da gennaio 2027.
2. A chi spetta: requisiti soggettivi e familiari
Il diritto al bonus spetta alle lavoratrici madri in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:
A. Composizione del nucleo familiare
La lavoratrice deve rientrare in una delle seguenti casistiche (condizione sussistente al 1° gennaio 2026 o che si perfezioni entro il 31 dicembre 2026):
- Madri con 2 figli (inclusi minori adottati o in affidamento preadottivo), fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
- Madri con 3 o più figli (inclusi minori adottati o in affidamento preadottivo), fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Qualora il requisito si perfezioni nel corso dell’anno (ad esempio in caso di nascita del secondo figlio ad aprile 2026), il contributo decorre dal mese dell’evento.
B. Attività lavorativa
La misura copre sia il settore dipendente che quello autonomo:
- Lavoratrici dipendenti: con rapporto di lavoro pubblico o privato, compresi i contratti di lavoro a termine, intermittente o di somministrazione.
- Lavoratrici autonome: iscritte alle Gestioni speciali autonome INPS, alla Gestione Separata o alle Casse di previdenza professionali ordinistiche (D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996).
C. Limite reddituale
La somma dei redditi da lavoro (dipendente e/o autonomo) rilevanti ai fini fiscali per l’anno 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui.
- Per il lavoro subordinato, il computo si effettua al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori trattenuti a carico della lavoratrice.
- Nel limite concorrono anche i redditi sostitutivi della retribuzione percepiti in costanza di rapporto (es. indennità di maternità, malattia o cassa integrazione), mentre sono esclusi i trattamenti di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL) e i trattamenti pensionistici.
3. Chi è esclusa dalla misura
La normativa e la prassi INPS individuano specifiche categorie escluse dall’accesso al bonus:
- Lavoratrici domestiche: le titolari di rapporti di lavoro domestico (colf, badanti, baby-sitter) sono espressamente escluse.
- Madri con 3 o più figli con contratto a tempo indeterminato: per queste lavoratrici (inclusi i contratti di apprendistato), il bonus non spetta nei mesi di vigenza del contratto, poiché fruiscono già fino al 31 dicembre 2026 dell’esonero contributivo IVS al 100% a loro carico introdotto dalla Legge n. 213/2023.
- Imprenditrici e titolari di cariche sociali non iscritte all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o alle relative forme sostitutive, esclusive o esonerative.
- Lavoratrici con reddito 2026 superiore a 40.000 euro.
- Periodi di non lavoro o sospensione: il contributo è parametrato ai soli mesi o frazioni di mese di effettiva vigenza e svolgimento dell’attività.
4. Termini e modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica all’INPS:
- Dal portale web istituzionale (www.inps.it) accedendo con SPID (livello 2 o superiore), CIE (livello 3), CNS o eIDAS, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Nuovo Bonus mamme 2026”;
- Tramite gli Istituti di Patronato;
- Tramite il Contact Center Multicanale al numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06 164.164 (da mobile).
📅 Termine di scadenza: la domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre 2026. Soltanto nell’ipotesi in cui i requisiti maturino nel corso del mese di dicembre 2026, la scadenza è prorogata al 31 gennaio 2027.
5. Esito e istanza di riesame
L’istruttoria delle istanze avviene con controlli automatizzati sulle banche dati dell’Istituto. In caso di accoglimento parziale o di rigetto, l’interessata potrà presentare richiesta di riesame in via telematica tramite la medesima procedura web, allegando la documentazione utile a motivare la richiesta.
