Permessi per donazione sangue

La recente circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 conferma e aggiorna le istruzioni operative per il rimborso ai datori di lavoro privati delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che si assentano dal lavoro per donare sangue o perché dichiarati temporaneamente inidonei alla donazione.

La normativa, fondata sulla legge n. 584 del 1967 e successive modifiche, riconosce pienamente il diritto a una giornata (o a ore) di riposo retribuito per favorire la donazione volontaria e gratuita. La stessa tutela si estende anche a chi, pur presentandosi per la donazione, venga escluso in fase di selezione.

La giornata o le ore di riposo spettano a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, compresi i lavoratori domestici e agricoli.

L’INPS è tenuto a rimborsare le somme anticipate dai datori di lavoro, a condizione che la retribuzione corrisposta sia quella effettivamente spettante per la giornata lavorativa, determinata sulla base delle voci fisse e ricorrenti presenti nella busta paga. Per i casi di inidoneità, la retribuzione deve coprire solo il tempo necessario per l’accertamento e gli eventuali spostamenti. Il rimborso può avvenire tramite conguaglio nei flussi Uniemens o, per alcuni settori come il lavoro domestico, attraverso domanda diretta.

Affinché il datore di lavoro possa ottenere il rimborso, è necessario che la donazione sia completa, cioè pari ad almeno 250 grammi di sangue. Il prelievo deve essere effettuato in strutture accreditate, e documentato da certificazione medica con indicazione del codice fiscale dell’ente di raccolta. La dichiarazione del donatore deve attestare la gratuità della cessione e il giorno di effettuazione. In caso di inidoneità, è fondamentale che il certificato riporti i motivi sanitari dell’esclusione, i dati anagrafici del lavoratore e gli orari di entrata e uscita dal centro trasfusionale. Tutti i documenti vanno conservati per almeno dieci anni.

La normativa riconosce come tutelabili anche i casi in cui la donazione non avvenga per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore, come l’esclusione per motivi clinici o la mancata necessità del tipo di sangue. In tali circostanze, il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione limitatamente alle ore dedicate all’accertamento. Il datore di lavoro potrà ottenere il rimborso tramite conguaglio, purché valorizzi correttamente l’evento nel flusso contributivo, con i nuovi codici previsti dalla circolare.