Tirocini extra-curricolari
Cosa c’è da sapere
Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza scuola lavoro per gli studenti col fine di formarli professionalmente; nel caso in cui tale attività sia messa in pratica per consentire il conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
La legge di Bilancio 2022 (legge. n. 234/2021) riporta delle novità in materia di tirocini che riguardano in particolare i criteri di elaborazione delle nuove Linee Guida circa i tirocini extra-curriculari, alcune di esse consistono in obblighi e, quindi sanzioni immediatamente operative alla luce di quanto chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota prot. 530 del 21 marzo 2022.
Linee guida e criteri di adozione
La legge di Bilancio, al comma 721, prevede che entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Governo e le Regioni concludano un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
In particolare, la legge individua i criteri a cui le Linee Guida dovranno uniformarsi:
- la revisione della disciplina, circoscrivendone l’applicazione a favore di soggetti con difficoltà sociali;
- i livelli essenziali di formazione;
- gli elementi qualificanti (è da stabilire il numero dei tirocinanti in relazione alle dimensioni dell’impresa, una congrua indennità in base alla loro partecipazione e la previsione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi);
- le modalità per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini ad una quota minima di assunzione al termine del periodo del tirocinio
- misure per contenere l’uso distorto del tirocinio.
Le sanzioni previste
Altre disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio di carattere sanzionatorio sono già di immediata applicazione alla luce dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato del Lavoro.
In primis, il comma 722 stabilisce che la mancata corresponsione dell’ indennità, la quale sarà stabilita nelle citate linee guida, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Nonostante ciò, l’INL specifica come suddetta sanzione possa ritenersi già operativa in relazione alla mancata corresponsione delle indennità ad oggi previste dalle varie normative regionali. La legge di Bilancio, al comma 723, ribadisce come il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro e non possa essere utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente, l’utilizzo fraudolento è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ogni giorno di tirocinio. Resta salva la possibilità per il tirocinante di agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche in tal caso l’INL ha precisato che al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio il personale ispettivo dovrà fare riferimento le normative regionali vigenti nonché alle istruzioni della circ. 8 del 2018.
Comunicazioni su salute e sicurezza
La legge di Bilancio ribadisce l’obbligo di comunicazione dei tirocini extra-curriculari e rafforza l’equiparazione del tirocinante al lavoratore subordinato, sancendo che il soggetto ospitante è obbligato, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.
