Novità del Decreto Trasparenza: il lavoro intermittente

Cosa c’è da sapere

Le modifiche introdotte dal recente D.Lgs. n. 104/2022 sono mirate anche ai rapporti di lavoro intermittente.

Il concetto introdotto è il medesimo delle altre tipologie contrattuali: il lavoratore riceverà informazioni più dettagliate e complete circa la posizione lavorativa, queste vanno rese accessibili in forma cartacea o elettronica, e il datore di lavoro deve conservare prova di trasmissione per la durata di 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro.

La tipologia contrattuale in oggetto presenta particolarità tali per cui il decreto ha reso specifiche le informazioni da rendere al lavoratore.

Particolarità del caso

Il contratto intermittente, oltre alle informazioni recentemente introdotte dal D.Lgs. n. 104/2022 deve contenere anche dati espliciti a proposito di:

  • programmazione del lavoro e la sua variabilità di durata;
  • le condizioni della disponibilità che il lavoratore può eventualmente garantire;
  • il trattamento economico che spetta al lavoratore per la prestazione lavorativa, con riferimento alle eventuali ore retribuite garantite e della retribuzione spettante per il lavoro prestato oltre le ore garantite (oltre all’eventuale indennità di disponibilità se prevista);
  • modalità di rilevazione della prestazione e forme con cui il datore può chiedere l’esecuzione della prestazione, le modalità del preavviso di chiamata del lavoratore;
  • il metodo e la tempistica della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
  • le misure di sicurezza rispetto al tipo di attività descritta nel contratto;
  • giornate e orari predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative concordate.

Cumulo di impieghi

Il lavoratore ha la possibilità di svolgere un’ ulteriore attività lavorativa in un orario diverso da quello concordato con il proprio datore di lavoro, il Decreto specifica che il datore di lavoro non può negare al lavoratore di avere un’altra occupazione, tranne nel caso in cui questa venga effettuata in concorrenza, compromettendo l’obbligo di fedeltà. Il datore però, può limitare o negare al lavoratore di svolgere un altro rapporto di lavoro qualora sussista una delle seguenti condizioni:

  • pregiudizio per la salute e la sicurezza
  • necessità di garantire l’integrità del servizio pubblico;
  • caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d’interessi con la principale

Forme di lavoro più imprevedibili, sicure e stabili

Il lavoratore che ha maturato un’anzianità lavorativa di almeno 6 mesi presso lo stesso datore e che ha completato il periodo di prova, può chiedere in forma scritta che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili. Dal momento in cui il datore riceve la richiesta, scatta l’obbligo di dare riscontro al lavoratore entro un mese, con risposta scritta e motivata. Se la risposta del datore è negativa, il lavoratore può ripresentare la richiesta dopo 6 mesi dalla precedente, senza alcun vincolo. Nel caso in cui la richiesta sia di analogo contenuto, le ditte che occupano fino a un massimo di 50 dipendenti possono rispondere in forma orale qualora la motivazione della risposta rimanga invariata rispetto alla precedente.