Esonero contributivo per le aziende con certificazione di parità di genere
Cosa c’è da sapere
Lo scorso anno, con la legge n. 162/2021, è stato previsto che per l’anno 2022 le aziende che conseguissero la certificazione di parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del D.lgs. 198/2006, avessero diritto ad un esonero contributivo pari all’1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile.
Il Decreto ministeriale 20 ottobre 2022, pubblicato sul sito istituzionale il 29 novembre 2022, ha reso strutturale tale misura, definendone i criteri e le modalità di concessione dell’esonero.
Misura dell’esonero contributivo
A fronte dell’ultimo decreto, quindi, dal 2022 sarà sempre concesso alle aziende dotate di certificazione di genere un esonero dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro pari all’1% nel limite massimo di 50.000 euro annui, applicato e riparametrato su base mensile, per tutta la durata della validità della certificazione.
Il beneficio è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione di genere.
Si sottolinea che in caso di revoca della certificazione, le imprese dovranno tempestivamente comunicarlo all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.
Requisiti
Ad ogni modo occorre precisare che la fruizione dell’esonero è subordinata a determinate condizioni, quali:
- la regolarità contributiva e il rispetto delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (entrambi requisiti per il rilascio del DURC);
- Rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali (questi ultimi se sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale);
- Assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi ad opera dell’INL, ex art. 46 co. 4, D.lgs. 198/2006
Domanda
In presenza delle predette condizioni le aziende potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, contenente:
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile stimala per il periodo di validità della certificazione;
- l’aliquota datoriale media stimata nel medesimo periodo;
- la forza aziendale media stimata nel medesimo periodo;
- la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione;
- il periodo di validità della certificazione.
Sanzioni
Infine si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
