La tredicesima mensilità

Di che cosa si tratta

La retribuzione mensile per definizione è diretta. Esistono però anche le retribuzioni indirette (in riferimento a prestazioni remunerate ma non lavorate quali malattia, maternità, infortunio, ferie e festività) e quelle differite ove sono compresi TFR e mensilità aggiuntive, quindi anche l’elemento che definiamo “tredicesima”. Si tratta di un istituto contrattuale che permette ai lavoratori subordinati di percepire una mensilità aggiuntiva rispetto a quelle corrisposte mensilmente durante l’anno.

In origine era un riconoscimento, non obbligatorio, che il datore di lavoro erogava ai propri dipendenti in occasione del Natale, per questo motivo viene anche chiamata ‘gratifica natalizia’. Nel 1937 il CCNL del settore industriale la rese obbligatoria per il settore industria e successivamente, nel 1960, un Decreto del Presidente della Repubblica estese la corresponsione ai lavoratori di tutti i settori in maniera obbligatoria.

La tredicesima è generalmente percepita dalla collettività dei lavoratori indipendentemente dal fatto che questi siano operai o impiegati con contratto a tempo indeterminato o determinato, sia pubblici che privati.

Come è strutturata – ammontare della quota retributiva

La tredicesima corrisponde normalmente ad una mensilità piena laddove il lavoratore abbia avuto un rapporto di lavoro con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre (anno di calendario).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia intervenuto in corso d’anno, la tredicesima mensilità corrisponderà a tanti dodicesimi (c.d. ratei) quanti sono i mesi di durata del rapporto nell’arco dell’anno di calendario. È la contrattazione collettiva a stabilire le regole specifiche per il calcolo della mensilità, in generale la maturazione di un rateo di tredicesima si ha laddove nel mese siano presenti almeno 15 giorni lavorativi.

La retribuzione da prendere come riferimento per il calcolo dei dodicesimi o ratei che compongono la tredicesima sarà l’ultima retribuzione utile, che normalmente corrisponde a quella del mese di dicembre. Pertanto, se il lavoratore subirà una variazione della retribuzione nel mese di dicembre in virtù di un aumento contrattuale, per la maturazione di uno scatto di anzianità o per l’aggiunta di un superminimo, il calcolo della tredicesima considererà anche tale ultimo elemento.

Ci sono degli eventi che se presenti nel mese non permettono la maturazione del rateo pieno che corrisponde il datore di lavoro, è il caso per esempio dei permessi per allattamento e dei permessi Legge 104, in quanto il rateo di tredicesima mensilità è già incluso nell’importo che viene erogato dall’INPS. La maturazione invece ha luogo in presenza di:

  • assenze per malattia;
  • infortunio;
  • maternità;
  • congedo matrimoniale;
  • riposi;
  • ferie;
  • permessi;
  • festività nazionali e infrasettimanali.

Nel caso di un lavoratore part-time l’importo della tredicesima sarà parametrato all’orario di lavoro svolto nei vari mesi utili alla maturazione del diritto alla tredicesima mensilità.

Modalità e periodo di corresponsione

La tredicesima è calcolata sulla base di un anno e l’erogazione avviene secondo le modalità prescritte dal contratto collettivo applicato in azienda, normalmente viene predisposto un cedolino paga separato, ma vi è la possibilità, laddove previsto, di un’erogazione all’interno del cedolino paga della mensilità di dicembre, oppure mensilmente. Per definizione non c’è nessuna norma che lo vieta: ad ogni modo, non è un diritto, ma sempre frutto di un accordo con il datore di lavoro.

Di regola, per i lavoratori part-time l’importo viene riproporzionato in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.