Rivalutazione TFR
Definizioni e scelta del lavoratore
Il TFR è una forma di retribuzione differita che matura di anno in anno e, genericamente, viene pagata all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, oppure, in forma anticipata nei casi di cui all’articolo 2120 c.c.
Nello specifico all’atto di assunzione, a ciascun lavoratore è richiesto di compilare il “modulo TFR 2”, in cui costui deve esplicitare se:
- Percepire il trattamento di fine rapporto alla fine del rapporto di lavoro;
- Versare tutto o parte del TFR ad un fondo di previdenza complementare, sia nel caso in cui questi già sia titolare di un fondo oppure nel caso in cui voglia aderirvi in questa sede.
Pertanto, di base il lavoratore dipendente del settore privato ha due opzioni: o sceglie di lasciare il TFR in azienda sotto forma di liquidazione in azienda, oppure destina il TFR ad un fondo di previdenza complementare.
Quota di accantonamento
In forza della vigente normativa la quota da accantonare annualmente deve essere pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5 (in relazione al fatto che, di regola, al lavoratore sono corrisposte da 13 a 14 mensilità).
Su questa quota dovrà operare la rivalutazione, calcolata nelle modalità sotto indicate.
La rivalutazione
Nei casi di conservazione del TFR in azienda, questo, sarà quindi genericamente corrisposto al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto di lavoro in essere.
Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita (tutti i mesi si maturano ratei di TFR, ma vengono corrisposti in seguito), il datore di lavoro è tenuto ad accantonare tali somme per conto del lavoratore, sulle quali dovrà operare la rivalutazione per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.
La rivalutazione viene calcolata mese per mese sulla base di un coefficiente di rivalutazione che è una percentuale composta da un importo fisso, pari al 1,50%, e da un importo variabile pari al 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e si effettua sulla somma accantonata fino al 31/12 dell’anno precedente.
Al netto di tutto ciò si sottolinea come l’indice Istat oscilli, variando ogni mese.
Ad esempio, il coefficiente di rivalutazione del TFR per i dipendenti cessati tra il 15 ottobre e il 15 novembre era pari al 11,756361%. Per i dipendenti invece cessati dal 15 novembre in poi il tasso di rivalutazione del TFR è pari al 14,50%.
Pertanto la quota di TFR accantonata, ad eccezione di quella maturata nell’anno in corso d’anno, viene rivalutata con l’applicazione di un tasso determinato come sopra evidenziato, ovvero sia costituito dall’1,5% in misura e dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT.
L’accantonamento complessivo quindi è dato dalla quota di TFR accantonata per l’anno corrente e le quote di TFR accantonate e rivalutate relative agli anni precedenti.
Si precisa che nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia inizio e termine entro lo stesso anno solare, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione del TFR maturato senza rivalutazione; mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato in corso d’anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello che risulta nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.
In particolare, si deve tenere presente che se la cessazione avviene entro il 14, la rivalutazione deve essere fatta sulla base del coefficiente di rivalutazione del mese precedente, mentre si applica quello del mese in corso se la cessazione avviene dal 15 in poi.
A fine anno, quindi, le aziende dovranno procedere a valorizzare i costi derivanti dagli accantonamenti del TFR dei propri dipendenti, imputando nel bilancio di esercizio, tra i costi, la voce “Debiti per TFR/Fondo TFR”, comprensiva della quota accantonata dai dipendenti, mese per mese, maggiorata dalla rivalutazione.
Tassazione della rivalutazione e acconto
Ai fini della tassazione del TFR, è stato previsto che alla rivalutazione si applica una tassazione autonoma tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 17%.
Quindi, se da un lato la quota di TFR accantonata in azienda viene tassata al momento della corresponsione, la rivalutazione è tassata annualmente. L’imposta sostitutiva (che viene poi ad essere imputata a riduzione del Fondo TFR), infatti, deve essere versata:
- In acconto entro il 16 dicembre dell’anno cui la rivalutazione si riferisce
- A saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Quindi i datori di lavoro entro il 16 dicembre 2022 dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 90% della somma dovuta) sulle rivalutazioni maturate nel 2022, mediante modello F24.
Si sottolinea che l’imposta sostitutiva è da versare anche nel caso in cui i dipendenti versino il TFR al fondo di tesoreria INPS.
Retribuzione annua utile
Come s’è sottolineato, quindi, la quota di accantonamento è pari alla retribuzione annua dovuta, diviso per 13,5.
La retribuzione annua da tenere in considerazione comprende:
- Tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro;
- Che non siano erogate a titolo occasionale;
- Con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese;
- Compreso l’equivalente delle prestazioni in natura.
Viceversa non concorrono a formare la retribuzione annua utile ai fini del calcolo della quota corrente di TFR:
- I rimborsi spese;
- I compensi per lavoro straordinario;
- Le indennità di trasferta e le diarie non aventi di carattere continuativo;
- I premi corrisposti una tantum.
