I contributi INPS nel rapporto di lavoro subordinato e il pagamento
Il rapporto giuridico previdenziale trova fondamento nell’articolo 38 della Costituzione, il quale sancisce che ogni cittadino inabile al lavoro abbia diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Al secondo comma, poi, vengono specificati gli eventi in cui si ritiene necessaria la tutela, ed in particolare, è stabilito che “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
In merito, quasi la totalità della previdenza italiana fa capo all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), presso il quale è istituito il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.), in cui confluiscono i contributi dei lavoratori dipendenti, per la tutela degli eventi sopra indicati.
Tra le principali componenti del FPLD vi è l’IVS, contributo a tutela di invalidità, vecchiaia e superstiti,
cui si aggiungono i contributi versati per: CIGO (cassa integrazione ordinaria); CIGS (cassa integrazione straordinaria); FIS (Fondo Integrazione Salariale); NASpi (conosciuta anche come “indennità di disoccupazione”); Fondo di garanzia del TFR; CUAF (cassa unica per gli assegni famigliari); maternità e malattia.
L’automaticità delle prestazioni
Nel rapporto assicurativo vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, sancito all’articolo 2116 c.c., in quanto lo stesso si costituisce “ipso jure” (ovverosia in forma automatica) all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sottendendo solo all’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e prescindendo, quindi, dagli adempimenti normali e dal pagamento dei contributi e dei premi da parte del datore di lavoro.
In altre parole, l’articolo 2116 c.c. afferma che indipendentemente dal pagamento del contributo o del premio da parte del datore di lavoro, l’INPS o l’INAIL è tenuto ad erogare lo stesso la prestazione assicurativa al lavoratore assicurato.
Misura della contribuzione
Il contributo previdenziale è – in linea di massima – commisurato alla retribuzione per i lavoratori dipendenti e tendenzialmente è estraneo all’entità o alla natura del rischio.
Pertanto, la contribuzione è determinata applicando un’aliquota (una percentuale) sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratore nel periodo di paga considerato.
Le aliquote delle contribuzioni ai fini pensionistici (IVS) sono in genere pari al 33%, con la seguente modulazione:
- 23,81% a carico del datore di lavoro;
- 9,19% a carico del lavoratore.
Sul punto si ricorda che la Legge di Bilancio del 2022 è intervenuta prevedendo una riduzione dell’aliquota a carico del lavoratore pari allo 0,8% per i periodi di paga dal 01/01/2022 al 31/12/2022, per le retribuzioni non eccedenti al limite di euro 2692. Tale esonero è stato successivamente incrementato fino ad arrivare a riconoscere uno sgravio pari al 2%, sempre nel rispetto del limite retributivo sopra evidenziato, per i periodi di paga dal 01/07/2022 al 31/12/2022.
Alla contribuzione principale IVS, si devono aggiungere anche quelle dovute per: CIGO, CIGS, FIS, NASpi, Fondo di garanzia del TFR, CUAF (per gli assegni famigliari); maternità e malattia. Le aliquote contributive in tali casi differiscono a seconda del settore Dell’attività aziendale; delle dimensioni aziendali; della natura giuridica dell’azienda; e dalla qualifica del lavoratore.
Modalità di pagamento dei contributi
I contributi previdenziali sono pagati dal datore di lavoro mediante modello ministeriale F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferisce il periodo di paga. Per esempio sulle retribuzioni relative al mese di novembre, i contributi INPS vengono versati entro il 16/12.
I lavoratori subordinati ad ogni modo non sono tenuti direttamente ad alcun versamento, in quanto la quota a loro carico sarà direttamente trattenuta in busta paga e versata per loro conto da parte del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Col pagamento del modello F24, quindi, il datore di lavoro ottempera all’obbligo contributivo versando la quota di contributi a suo carico, unitamente a quella a carico del lavoratore.
