Le assunzioni agevolate

Di che cosa si tratta

Gli incentivi all’occupazione sono benefici normativi, economici o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per l’assunzione di specifiche categorie di persone. Sono diretti a supportare economicamente l’ingresso, il reinserimento e la stabilizzazione dei lavoratori attraverso la riduzione o l’azzeramento degli oneri contributivi, oppure con l’erogazione diretta di un contributo.

Benefici contributivi o normativi?

Quando si parla di benefici contributivi, si sta facendo riferimento a sgravi che comportano un abbattimento dell’aliquota contributiva ordinaria previdenziale dovuta dal datore di lavoro in occasione della costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
Non sono oggetto di beneficio contributivo quei regimi di contribuzione ridotta, come quelli che caratterizzano interi settori (ad esempio: agricoltura o navigazione marittima), territori (ad esempio: zone montane o zone a declino industriale) o particolari tipologie contrattuali (ad esempio: l’apprendistato). In tali casi, infatti, opera una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge.

Stando, invece, ai benefici normativi, sono agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale. Si tratta infatti di benefici di carattere fiscale, di contributi e di sovvenzioni previsti dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza normativa connessi alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro.
Di regola il beneficio è riconosciuto mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.

Condizioni

Per poter accedere alle agevolazioni è necessario che i datori di lavoro (o gli utilizzatori, nel caso di contratto di somministrazione), rispettino determinate condizioni.
In particolare, è necessario che:

  1. si tratti di un’assunzione spontanea e non in attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  2. l’assunzione avvenga nel rispetto della normativa del lavoro, legale e contrattuale;
  3. siano rispettati i tempi e gli obblighi in materia di comunicazioni obbligatorie. Si sottolinea infatti che l’inoltro tardivo comporta la perdita della parte di agevolazione relativa al periodo intercorrente tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data in cui sia stata effettuata la comunicazione;
  4. avvenga nel rispetto del diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo. In merito si sottolinea che tale obbligo è escluso quando l’assunzione ha per oggetto una posizione diversa da quella del lavoratore cessato.
  5. eventuali altre condizioni particolareggiate previste dall’agevolazione

Le agevolazioni in essere

Le agevolazioni differiscono a seconda che siano strutturali oppure temporanee ed in quanto tali, valide solo in un determinato periodo di paga.

Ad oggi le agevolazioni in essere nel nostro ordinamento possono essere divise a seconda della tipologia di lavoratori da assumere ed in particolare per:

  1. Assunzioni in sostituzione di dipendenti in maternità
  2. giovani
    1. Fino a 30 anni;
    1. Fino a 36 anni non compiuti;
    1. Precari con figli minori;
    1. Studenti;
    1. Diplomati degli istituti tecnici professionali;
  3. Disoccupati
    1. Ultracinquantenni;
    1. Donne svantaggiate;
    1. Beneficiari di Naspi;
    1. Beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
  4. Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

Riproponiamo la disciplina delle agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2022, la cui applicazione è stata confermata anche per il 2023: nello specifico si tratta di esoneri contributivi a favore di: giovani, donne svantaggiate e percettori di Reddito di Cittadinanza.

Esonero contributivo assunzione giovani Under 36

A favore dei giovani operano una serie di benefici contributivi.
In primo luogo, la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto, in caso di assunzione a tempo indeterminato a favore dei giovani con età inferiore ai 30 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, un esonero contributivo pari al 50%. Tale misura ha carattere strutturale, pertanto non è soggetta a scadenza o vincoli temporali, se non quelli rappresentati dall’età dell’assumendo. 

Negli ultimi anni poi, prima la Legge di Bilancio 2021 e poi quella per il 2023, la n. 197/2022, hanno introdotto un’estensione, che ad oggi si traduce in un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le assunzioni che avvengano a favore dei soggetti under 36 (35 anni e 364 gg).
L’esonero contributivo è applicato e riparametrato su base mensile nel limite massimo, per il 2023, di 8.000 € annui. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile, nella misura di 666,67 €.

Tale misura tuttavia non ha assunto il carattere strutturale e pertanto deve ritenersi valida solo per il periodo di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

L’assunzione o la trasformazione, a tempo indeterminato, potrà essere incentivata, laddove avvenga a favore di soggetti:

  • Che non abbiano compiuto 36 anni;
  • Che non abbiano mai avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia in Italia che all’estero, ad esclusione, invece di periodi di apprendistato, o rapporti di lavoro intermittenti a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro che effettua l’assunzione:

  • Non deve aver effettuato licenziamenti per GMO o collettivi negli ultimi 6 mesi di lavoratori con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva;
  • Non deve effettuare licenziamenti per GMO o collettivi nei 9 mesi successivi all’assunzione o alla trasformazione;
  • Deve vantare, con l’assunzione, un incremento occupazione netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il n. dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti

Sono esclusi dalla contribuzione cui si applica l’esonero:

  • Premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al Fondo per l’erogazione del TFR (art. 1, c. 755, L. 296/2006);
  • il contributo ai fondi di solidarietà;
  • le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

L’esonero per l’assunzione di giovani under 36 è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, elevati a 48 laddove l’assunzione sia stata effettuata in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Occorre ad ogni modo tener presente che quest’ultima disposizione non è ancora operativa, in quanto dovrà ottenere l’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Pertanto, laddove l’assunzione risponda ai requisiti richiesti dall’esonero previsto dalla L. n. 205/2017 per giovani under 30, l’azienda potrà beneficiare in prima facie di detta misura, salvo poi la possibilità di accedere all’esonero pari al 100%, a seguito della sua approvazione.

Esonero contributivo percettori di Reddito di Cittadinanza

La Legge di Bilancio introduce inoltre un nuovo esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2023 assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza, alternativo all’esonero previsto dall’articolo 8 del DL n. 4/2019 per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza.

Anche in tal caso la misura si sostanzia in un esonero contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi e nella misura massima di 8.000 € su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Saranno incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato e/o le trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, intercorse dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Nuovamente siamo a sottolineare che l’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, per cui, per la fruibilità dello stesso, occorrerà attendere in primis l’autorizzazione della Commissione Europea e, in secondo luogo, le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Esonero contributivo donne svantaggiate

Infine, tra gli esoneri contributivi non strutturali previsti dalla Legge di Bilancio 2023 vi è quello applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 a favore di donne cd. “svantaggiate”.

In particolare, per “donne svantaggiate” la normativa intende:

  • Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

L’esonero sarà riconosciuto in tal caso per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto precedentemente agevolato, effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato e, nuovamente, nel limite massimo di 8.000 € annui, riparametrati e applicati su base mensile.
Si specifica che l’esonero in esame era già stato previsto dalla Legge di Bilancio tanto del 2021, quanto del 2022, nel limite massimo di 6.000 € annui.

Infine si sottolinea che l’esonero per l’assunzione di “donne svantaggiate” si applica per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato (ovvero la minor durata del rapporto) e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Anche in tal caso l’esonero in parola è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea. Pertanto restano valide le indicazioni effettuate per la fruizione dell’esonero.