Congedi formativi

L’art. 6 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 ha posto i principi in base ai quali la contrattazione collettiva deve attuare il diritto del lavoratore alla formazione continua, cioè il diritto di proseguire percorsi di formazione per tutto l’arco della vita, con l’obiettivo di accrescere conoscenze e competenze professionali.

La Legge rimanda all’ autonomia collettiva la definizione del monte ore da destinare a tali congedi, dei criteri per l’individuazione dei lavoratori e le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione.

Tali permessi retribuiti sono fruibili per la frequenza a corsi di formazione professionale tenuti presso sedi operative pubbliche o private e selezionati tra i corsi e le istituzioni già accreditate dalle Regioni ai sensi dell’art. 17, legge n. 196/97.