Le collaborazioni coordinate e continuative

Cosa sono?

Con la collaborazione coordinata e continuativa (cd. co.co.co.) il lavoratore si impegna a svolgere in via continuativa una prestazione prevalentemente personale a favore del committente e in coordinamento con quest’ultimo, ma senza alcun vincolo di subordinazione.

Si parla infatti di “parasubordinazione” in quanto questo tipo di rapporto si differenzia dal lavoro dipendente per l’assenza del vincolo di subordinazione e si differenzia dal lavoro autonomo in senso stretto, inteso come esercizio di arte o di professione, e dall’attività imprenditoriale, in quanto manca un’organizzazione di mezzi.

Requisiti

Affinché possa qualificarsi come tale, una collaborazione coordinata e continuativa deve avere i seguenti requisiti:

a) autonomia: il collaboratore decide i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione;

b) collaborazione: sebbene il collaboratore sia autonomo nella scelta delle modalità di adempimento, l’attività deve essere svolta in linea con le finalità e le necessità organizzative dell’imprenditore;

c) coordinamento: il collaboratore organizza autonomamente l’attività, seguendo modalità concordate con il committente preferibilmente per iscritto. Le direttive del committente non devono però compromettere l’autonomia del collaboratore.

d) continuità: il collaboratore non svolge una prestazione meramente occasionale, ma una prestazione continuativa che comporta un impegno costante a favore del committente.

e) personalità della prestazione: l’apporto lavorativo del collaboratore deve avere carattere prevalentemente personale. Il collaboratore può impiegare altri mezzi o avvalersi di altri soggetti a condizione che non venga meno la preminenza della sua personale partecipazione.

Adempimenti

L’instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa va comunicata preventivamente agli enti mediante l’invio della comunicazione telematica di assunzione UNILAV.

La comunicazione telematica UNILAV dev’essere inviata invece entro 5 giorni dalla data evento nel caso in cui:

– intervenga una proroga della data inizialmente fissata di scadenza del rapporto,

– intervenga una cessazione della collaborazione anzitempo rispetto al termine precedentemente comunicato

In relazione al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la normativa non prevede un obbligo di forma scritta. Tuttavia, la stipula di un contratto di co.co.co. in forma scritta facilita una corretta gestione del rapporto e rappresenta un elemento utile a dimostrare la genuinità della tipologia contrattuale adottata. Il contratto dovrà quindi contenere:

  • la manifestazione della volontà ad addivenire alla costituzione di una collaborazione coordinata e continuativa;
  • la causa (ossia la funzione economico-individuale);
  • l’oggetto (l’insieme dei diritti e dei doveri discendenti dall’accordo tra i quali anche il compenso pattuito).

Aspetti previdenziali

I co.co.co. vengono iscritti alla Gestione Separata INPS, che è il fondo previdenziale creato per tutti i lavoratori che non rientrano nelle tradizionali categorie di lavoratori subordinati o autonomi.

La ripartizione dei contributi è suddivisa in ⅔ a carico del committente e ⅓ a carico del collaboratore.

La contribuzione dovuta è differenziata tra:

  • soggetti che svolgono l’attività parasubordinata in via esclusiva per i quali si applicherà quindi aliquota INPS INTERA;
  • soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria (ad. esempio pensionati) per i quali si applicherà l’aliquota INPS RIDOTTA.

Aspetti fiscali

I compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi vanno ricondotti, ai fini reddituali, ai redditi contemplati dall’art. 50, TUIR, ovverosia ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Conseguentemente i redditi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi saranno assoggettati a ritenuta d’acconto ai fini IRPEF che dovranno essere versate dal committente/sostituto d’imposta entro l’ordinaria scadenza del 16 del mese successivo all’erogazione del compenso.

Aspetti assicurativi

Sono assoggettati all’obbligo assicurativo INAIL i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono una delle attività “protette” riconducibili al novero indicato dall’art. 1, D.P.R. 1124/1965.

In questo caso, quindi, il committente è tenuto a tutti gli obblighi del datore di lavoro (denuncia di esercizio, di cessazione della lavorazione, di infortunio, e malattia professionale), compreso il pagamento del premio assicurativo in sede di autoliquidazione.

Il premio assicurativo è ripartito nella misura di ⅔ a carico del committente e ⅓ a carico del lavoratore e viene calcolato:

– in base al tasso applicabile per l’attività svolta;

– sull’ammontare delle somme lorde effettivamente erogate al collaboratore;

– nel rispetto di un limite massimale e minimale mensile, previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.