DIS-COLL
La DIS-COLL è l’indennità di disoccupazione riconosciuta in caso di eventi di disoccupazione ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) nonché agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e non titolari di partita IVA.
Per ricevere l’indennità devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:
- Lo stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione
- Presenza di almeno un mese di contribuzione alla gestione separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del lavoro fino alla cessazione stessa.
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del lavoro e l’evento stesso; non potrà in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.
L’indennità è pari al 75% del reddito medio mensile, ma non può comunque superare una misura massima annualmente rivalutata (per il 2025 è pari a 1.562,82 euro) e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
La domanda di DIS-COLL dovrà essere presentata telematicamente all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto. L’indennità spetterà, laddove riconosciuta, dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione se la domanda è inviata oltre l’ottavo giorno. Se invece la domanda viene presentata nei giorni successivi, spetterà dal primo giorno successivo all’invio della domanda.
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- avvio di attività autonoma o impresa individuale con reddito non dichiarato all’INPS entro 30 giorni;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego.
