Il distacco
1. Premessa generale sul distacco
Il distacco dei lavoratori è un istituto disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Rappresenta un’eccezione alla regola generale dell’art. 2104 c.c., secondo cui il lavoratore subordinato deve prestare la propria opera nell’interesse esclusivo del proprio datore di lavoro e sotto la sua direzione.
Il distacco si configura quando un datore di lavoro (distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una specifica attività lavorativa, purché sussista un proprio interesse (art. 30, co. 1, D.Lgs. 276/2003).
2. Requisiti per la legittimità del distacco
I presupposti fondamentali affinché il distacco possa ritenersi legittimo sono:
- Interesse del distaccante: deve essere concreto, specifico e rilevante, non può consistere quindi in un mero vantaggio economico e deve persistere per tutta la durata del distacco.
- Temporaneità: il distacco deve essere limitato nel tempo, anche se non necessariamente di breve durata. Non può coincidere con tutta la durata del contratto di lavoro.
- Determinazione dell’attività: il lavoratore deve essere impiegato in mansioni specifiche e funzionali all’interesse del distaccante. È vietata la generica messa a disposizione di personale.
Esistono inoltre condizioni specifiche di validità del distacco che devono essere rispettate in determinate circostanze, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003:
- quando il distacco comporta un cambiamento di mansioni, è necessario che il lavoratore presti il proprio consenso.
- Se il distacco implica lo spostamento del lavoratore presso un’unità produttiva situata a oltre 50 km rispetto a quella abituale, esso può essere legittimamente disposto solo in presenza di comprovate esigenze di natura tecnica, organizzativa, produttiva o sostitutiva.
Il distacco può essere anche parziale: il lavoratore può svolgere la sua prestazione parzialmente presso il distaccatario, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.
3. Obblighi e responsabilità del datore distaccante
Durante tutto il periodo di distacco, restano in capo al datore di lavoro distaccante:
- gli obblighi retributivi e contributivi;
- gli obblighi relativi alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV);
- potere disciplinare;
- informare e formare il lavoratore sui rischi riconducibili allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato
Il distaccatario è invece responsabile per:
- obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
Il distaccatario può rimborsare al distaccante i costi sostenuti, purché non eccedano le somme effettivamente erogate al lavoratore.
4. Il distacco nel contratto di rete
Con l’art. 30, comma 4-ter del D.Lgs. 276/2003, introdotto dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, il legislatore ha previsto una disciplina speciale per il distacco tra imprese retiste:
“Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete […], l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 c.c.”
Conseguenze:
- L’interesse del distaccante è presunto, quindi non deve essere dimostrato caso per caso.
- È ammessa la codatorialità tra imprese retiste, con regole da definirsi nel contratto.
Tuttavia, affinché l’interesse presunto produca effetti verso terzi (es. INL, INPS, lavoratori), è obbligatoria l’iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese.
