Dimissioni per fatti concludenti: chiarimenti del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, in risposta a una richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha fornito nuovi chiarimenti sulla gestione delle cosiddette dimissioni per fatti concludenti con Nota n. 5257 del 10 aprile 2025.

Questo tipo di dimissioni si verifica quando un lavoratore si assenta ingiustificatamente dal lavoro oltre un certo periodo, portando alla risoluzione automatica del rapporto.

La nuova disciplina, introdotta dal “Collegato Lavoro”, stabilisce che se l’assenza del lavoratore supera:

  • il termine fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), oppure
  • 15 giorni in assenza di regole contrattuali specifiche,

il datore di lavoro deve comunicarlo all’Ispettorato del Lavoro. Da quel momento, il rapporto si considera sciolto per volontà del lavoratore, senza necessità del modulo telematico normalmente richiesto.

Tale disposizione non si applica se il lavoratore dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Il Ministero ha precisato che il termine legale dei 15 giorni, pur avendo carattere residuale, prevale quando il CCNL prevede un termine più breve.

Questa posizione prudenziale serve a garantire una maggiore tutela contro eventuali abusi che potrebbero danneggiare il lavoratore. Il Ministero si è comunque detto disponibile a rivedere l’interpretazione qualora la giurisprudenza dovesse orientarsi diversamente.

Il Ministero illustra inoltre i riflessi dell’ipotesi in cui l’ITL verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 per l’attivazione della procedura delle dimissioni per fatti concludenti.

In tal caso:

  • il rapporto di lavoro dovrà essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro;
  • se il datore ritiene comunque insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condivide la verifica dell’Ispettorato, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico.

Il Ministero sottolinea, inoltre, che le dimissioni eventualmente presentate dal lavoratore dopo l’inizio della procedura per dimissioni per fatti concludenti, ma prima che si verifichi l’effetto risolutivo dell’iter, saranno considerate valide e produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro completamento.

Se le dimissioni sono presentate per giusta causa, la verifica della loro sussistenza potrà essere oggetto di un successivo confronto tra le parti, presso le sedi abituali, anche in ambito giudiziario.