Lavoro intermittente: chiarimenti dal Ministero del Lavoro

Con la sentenza n. 115 del 2025, la Corte ha stabilito che è incostituzionale escludere la madre intenzionale – cioè la donna che non ha partorito ma ha scelto di condividere la genitorialità – dal congedo di paternità obbligatorio.

Da ora, nelle coppie di donne entrambe registrate come genitori, anche la madre intenzionale potrà beneficiare del congedo di paternità.

Si tratta di 10 giorni lavorativi retribuiti al 100% (20 in caso di parto plurimo), da fruire entro i termini previsti dalla legge.

La Corte ha chiarito che nelle coppie omogenitoriali esiste una distinzione:

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), è un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, caratterizzato da prestazioni discontinue, svolte solo quando il datore di lavoro lo richiede.

E’ ammesso in due ipotesi:

  • Soggettive: con lavoratori di età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni
  • Oggettive: per attività a carattere discontinuo, individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) o, in mancanza di specifiche disposizioni contrattuali, dal D.M. 23 ottobre 2004, che richiama la tabella allegata al R.D. 2657/1923.

La legge n. 56/2025 ha abrogato il R.D. 2657/1923 che conteneva una tabella con l’elenco delle attività discontinue per le quali era possibile ricorrere al lavoro intermittente.

Il D.M 23 ottobre 2004 autorizzava infatti la stipulazione di contratti di lavoro intermittente richiamando proprio la tabella delle attività discontinue del R.D. 2657/1923.

L’abrogazione del Reggio Decreto ha però generato incertezza:

  • non era chiaro se la tabella delle attività discontinue fosse ancora valida,
  • si è posto il dubbio se il D.M. 2004 fosse stato implicitamente abrogato insieme al R.D.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota 1180/2025 ha chiarito che il rinvio del D.M. 23 ottobre 2004 alla tabella del R.D. 2657/1923 è “meramente materiale”, quindi le attività sono incorporate nel D.M. e rimangono valide anche dopo l’abrogazione del Regio Decreto.

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2025 conferma che il D.M. 2004 è vigente in base all’articolo 55, comma 3, D. Lgs 81/2015, fino all’emanazione di nuovi decreti.

La tabella delle attività discontinue può quindi ancora essere utilizzata come riferimento per stipulare contratti di lavoro intermittente, anche nel settore turistico e in assenza di disposizioni nei CCNL.