Proroga dei contratto in sostituzione di maternità

Viene introdotta la possibilità di prolungare i contratti a tempo determinato stipulati per sostituzione di lavoratrici in congedo di maternità o parentale.

Dopo il rientro della lavoratrice sostituita, il contratto può proseguire per un ulteriore periodo di affiancamento, entro il primo anno di età del bambino e, in ogni caso, non oltre il limite massimo di 24 mesi.

Questa disposizione favorisce il graduale reinserimento della lavoratrice madre e permette un passaggio di consegne efficace, evitando discontinuità organizzative.

La proroga del contratto a termine per questa specifica finalità non richiede l’indicazione delle causali normalmente necessarie per i prolungamenti dei contratti a tempo determinato.