Buoni pasto

Buoni pasto: tutto ciò che bisogna sapere

I c.d. Buoni Pasto rappresentano senza dubbio uno dei fringe benefit più famosi e diffusi. Trattasi di strumenti di pagamento ad importo fisso, i quali possono essere utilizzati dai lavoratori in sostituzione del servizio di mensa aziendale, sia per l’acquisto di generi alimentari che per il consumo di pasti presso esercizi convenzionati.

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Il DM 7 giugno 2017 n. 122 descrive le caratteristiche dei buoni pasto e regolamenta i rapporti tra le società di emissione e dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionati.

In particolare l’art. 4, fissa alcune caratteristiche essenziali del buono pasto:

  • non è cedibile;
  • non è cumulabile oltre il limite di 8 buoni;
  • non è commercializzabile;
  • non è convertibile in denaro;
  • è utilizzabile solo dal titolare;
  • è utilizzabile esclusivamente per l’intero valore facciale.

I buoni pasto possono essere riconosciuti in forma cartacea o elettronica e a seconda della tipologia avranno un diverso trattamento fiscale.

Trattamento fiscale

La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta al fine di modificare i limiti di esenzione dei buoni pasto segnando un’importante differenza tra quelli cartacei e quelli elettronici. Invero, la soglia di esenzione per quanto riguarda i buoni pasto cartacei si riduce da € 5,29 a € 4,00, (con eccezione degli addetti ai cantieri edili), mentre innalza quella degli elettronici ad 8,00 euro.

Cumulabilità

Come detto in precedenza i buoni pasto sono cumulabili fino ad un limite di 8. Ciò significa che per ogni transazione non potranno essere utilizzati più di 8 buoni.

Tale limitazione in passato ha creato dubbi con riferimento al trattamento fiscale dei buoni per l’importo che eccede l’ottavo.

A tal proposito con il Principio di Diritto n. 6 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art. 51 TUIR che si riferisce ai limiti di esenzione per ciascun buono, opera a prescindere dei buoni utilizzati, pertanto il limite di cumulo si riferisce esclusivamente alla modalità di utilizzo dei buoni e non influisce sulla relativa tassazione che andrà valutata con riferimento al valore nominale del singolo buono.

Buoni pasto e franchigia di esenzione fringe benefit

Un altro dubbio emerso in fase di prima applicazione dei buoni pasto si ricollega alla franchigia di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51 TUIR.

In particolare il Principio di diritto n. 6 del 12 febbraio 2019 espresso dall’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio circa la riconducibilità del valore eccedente la soglia di esenzione, all’interno della franchigia per i fringe benefit stabilita in € 258,23.

Tuttavia, tale dubbio appare risolto in considerazione del fatto che i Buoni Pasto non sembrerebbero riconducibili al concetto di “retribuzione in natura”, a cui si riferisce l’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.

Pertanto l’importo del valore nominale che eccede la soglia di esenzione non potrà essere ricondotto alla disciplina sui fringe benefit di cui all’art. 51, c. 3, TUIR in quanto riservata alla retribuzione in natura e non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell’art. 51 (258,23 €) e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Categorie di dipendenti o ad personam?

Come confermato dalla Circ. MEF 23 dicembre 1997 n. 326 e Circ. MEF 16 luglio 1998 n. 188, perché trovino applicazione le disposizioni in materia di esenzione fiscale, è necessario che i buoni pasto vengano riconosciuti alla generalità degli stessi o categorie omogenee.

Le circolari hanno anche chiarito che l’espressione “categoria omogenea” utilizzata dal legislatore, non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì “a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dirigenti, o tutti quelli di un certo livello o una certa qualifica)”. Ad esempio “tutti gli operai notturnisti” si può considerare idoneo ad individuare una categoria di dipendenti nel senso richiesto dal legislatore in quanto permette di escludere una logica premiale ad personam.

Buoni pasto, orario di lavoro e smart working

Da tempo ormai è stato superato il concetto che vede il Buono Pasto legato all’orario di lavoro; le uniche disposizioni riferite all’orario minimo, infatti, possono essere contenute all’interno dei singoli contratti collettivi.

La Risp. AE 22 febbraio 2021 n. 123 chiarisce inoltre che il riconoscimento dei buoni pasto ai dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, c. 2 lett. c), TUIR, tenendo conto della sempre maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro avevano superato la necessità che il lavoratore dovesse effettuare la pausa pranzo per vedersi riconoscere i buoni.

Avvocato Romano Anelli