Indennità di malattia per lavoratori dipendenti

La malattia è una causa di impossibilità sopravvenuta temporanea della prestazione e ad essa si collega la sospensione del rapporto di lavoro, durante la quale il lavoratore comunque mantiene una serie di diritti, ossia:

  • Assistenza sanitaria, farmaceutica, ambulatoriale, domiciliare, ospedaliera, specialistica anche a favore dei familiari a carico del lavoratore;
  • Conservazione del posto di lavoro (entro a quello che viene definito periodo di comporto);
  • Trattamento economico a carico del datore di lavoro e/o dell’Inps. Si specifica che non in tutti i casi l’INPS è tenuto all’erogazione dell’indennità di malattia, bensì quest’ultimo corrisponde l’indennità solo a determinate categorie di lavoratori, che si specificano in seguito;
  • Computo dell’anzianità di servizio;
  • Copertura previdenziale figurativa.  

Quali sono gli adempimenti a carico del lavoratore?

Ad ogni modo, i diritti spettanti al lavoratore, sono comunque subordinati ad una serie di adempimenti in capo al lavoratore. Quest’ultimo in particolare dovrà tempestivamente segnalare l’assenza per malattia al proprio datore di lavoro e sottoporsi, sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del medico curante che, al termine della visita, emette un’apposita certificazione. Del certificato rilasciato, il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il numero di protocollo identificativo.

Il lavoratore, inoltre, è tenuto alla verifica la correttezza dei dati anagrafici e di domicilio indicati nella certificazione dal medico ai fini di non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge, poiché questi sono necessari per la reperibilità.

Nel caso in cui non fosse possibile trasmettere telematicamente il certificato, il lavoratore dovrà farsi rilasciare dal medico il certificato di malattia in modalità cartacea ed inviarlo (entro 2 giorni dalla data del rilascio) alla struttura territoriale INPS di competenza (residenza del lavoratore).

È previsto l’invio telematico anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere. Anche in tale ipotesi, laddove non fosse possibile trasmettere telematicamente il certificato, il lavoratore dovrà farsi rilasciare dalla struttura ospedaliera il certificato di ricovero in modalità cartacea ed inviarlo (entro 1 anno dalla data del rilascio) alla struttura territoriale INPS di competenza (residenza del lavoratore)

Obbligo di reperibilità

Ricade sul lavoratore ammalato un ulteriore obbligo che consiste nel consentire la visita di controllo da parte dei sanitari appartenenti alle strutture pubbliche previste dalla legge. Lo stato di malattia del lavoratore può infatti essere controllato su richiesta del datore di lavoro o dell’INPS durante le fasce di reperibilità previste dalla legge. Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Al termine della visita il medico redige presso il domicilio del lavoratore un apposito verbale informatico e lo stampa per fornirne una copia al lavoratore. Il verbale viene inoltre trasmesso ai sistemi informatici dell’INPS e reso contestualmente al datore di lavoro, in caso di visita richiesta dallo stesso.  

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di 10 giorni di calendario, dall’inizio dell’evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell’indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

 Trattamento economico

Come in precedenza sottolineato, l’INPS eroga l’indennità di malattia solo a specifiche categorie di lavoratori. Ad ogni modo, nel caso in cui intervenga un evento morboso, il lavoratore avrà comunque diritto all’indennità di malattia che però, laddove non rientri nelle categorie in cui concorre l’INPS al pagamento, sarà totalmente a carico dell’azienda nelle misure precisate all’interno del CCNL applicato.

L’indennità di malattia a carico INPS spetta a:

  • operai del settore industria;
  • operai e impiegati del settore terziario e servizi;
  • lavoratori dell’agricoltura;
  • apprendisti;
  • disoccupati;
  • lavoratori sospesi dal lavoro;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori marittimi.

L’INPS, invece, non procede ad erogare l’indennità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) a:

  • collaboratori familiari (colf e badanti);
  • impiegati dell’industria;
  • quadri (industria e artigianato);
  • dirigenti;
  • portieri;
  • lavoratori autonomi.

Rispetto alla quota di retribuzione erogata da parte dell’INPS, i CCNL nella maggior parte dei casi prevedono un obbligo di integrazione a carico dell’azienda, fino – in linea generale – al raggiungimento del normale trattamento economico.

Nei casi, sopraesposti, in cui al pagamento della malattia concorra anche l’Istituto, si avrà comunque un periodo in cui l’indennità sarà totalmente a carico azienda. Nello specifico, l’onere della retribuzione rimane a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni dell’evento morboso, conosciuti come “carenza. Mentre, l’indennità di malattia a carico dell’INPS decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).

In linea generale, l’INPS procede a corrispondere un’indennità ai lavoratori dipendenti pari al 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al ventesimo giorno, e del 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno.

Durante l’assenza per malattia il dipendente matura la stessa quota di TFR che avrebbe maturato se fosse stato presente.

Decorrenza e durata

La malattia decorre dalla data del certificato medico, o al massimo dal giorno antecedente solo se la visita è stata domiciliare, e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia).

Se al temine dei giorni indicati sul certificato il lavoratore non è ancora guarito, deve comunicare entro il primo giorno successivo alla scadenza della prognosi il perdurare della malattia. In questo caso il medico curante trasmetterà il certificato di continuazione della malattia.

La ricaduta della stessa malattia entro 30 giorni dalla cessazione del primo evento morboso viene equiparata alla continuazione, sia per il conteggio della carenza sia per il raggiungimento del 20° giorno, a partire dal quale l’indennità INPS aumenta dal 50% al 66,66%.