Assegno di maternità cittadini extra-UE: ampliata la platea

Cosa c’è da sapere

La legge n. 238/2022 ha modificato i titoli di soggiorno per i cittadini dei Paesi extra UE, utili per accedere all’assegno di maternità dello Stato, ampliando la platea degli aventi diritto.

L’assegno di maternità di cui si discorre è previsto dal D.lgs. 151/2001 e si rivolge a lavoratori atipici e discontinui.

Sul punto è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 3656 del 5 ottobre passato ove precisa i requisiti per l’accesso alla prestazione di maternità.

Cos’è l’assegno di maternità dello Stato

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto “assegno di maternità dello Stato”, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 151/2001.

Si rivolge ai genitori per cui siano stati versati i contributi a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 mesi ai 9 mesi antecedenti la nascita.

Cos’è il lavoro atipico e discontinuo

S’intendono per lavoro atipico tutti i contratti di lavoro non abituali, diversi dai tradizionali contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e dalle forme di lavoro autonomo.

Nel concetto di lavoro discontinuo, invece, rientrano le attività che “non richiedono un impegno continuativo e assiduo di lavoro, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità“. L’elenco delle attività rientranti in tale concetto è contenuto nel R.D. 2657/1923

Cos’è l’assegno di maternità dello Stato

L’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, anche detto “assegno di maternità dello Stato”, è una prestazione previdenziale a carico dello Stato, concessa ed erogata direttamente dall’INPS, prevista dall’art. 75 del D.lgs. 151/2001.

Si rivolge ai genitori per cui siano stati versati i contributi a seguito dello svolgimento di tre mesi di attività lavorativa nel periodo che va dai 18 mesi ai 9 mesi antecedenti la nascita.

Beneficiari

L’assegno di maternità è rivolto:

  • Alla madre (anche adottante);
  • Al padre (anche adottante);
  • Agli affidatari preadottivi;
  • All’adottante non coniugato;
  • Al coniuge della madre adottante o dell’affidataria preadottiva;
  • Agli affidatari (non preadottivi) nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori.

Requisiti

Stante i requisiti d’accesso, la normativa prevede che per avere diritto all’assegno di maternità siano richiesti o la residenza in Italia o la cittadinanza italiana o di uno Stato europeo.

La legge n. 238/2022 ha però ampliato la platea anche a favore di cittadini extracomunitari, che, alla luce dell’ultimo intervento dell’INPS, sono:

  • i titolari di carta di soggiorno (di cui all’art. 10 del D.lgs. 30/2007);
  • i familiari titolari di carta di soggiorno (di cui all’art. 17 del D.lgs. 30/2007)
  • i titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani (ai sensi dell’articolo 41 comma 1-ter, del D.lgs. 286/1998);
  • i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Misura

Si ricordano infine gli importi spettanti agli aventi diritto, considerando che la legge esplicitamente prevede che l’importo dell’assegno di maternità dello Stato sia annualmente rivalutato.

Per l’anno 2022 è previsto che l’assegno sia pari a 2183,77, che spetta in misura intera se non è stato corrisposto altro trattamento economico di maternità, oppure in misura ridotta se l’importo del trattamento economico (previdenziale o non) di maternità (ulteriore rispetto a quello in esame) sia inferiore a quello dell’assegno.

In tal caso, all’avente diritto spetterà l’assegno in misura differenziale.