Congedo di paternità e parentale
ll Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive 2019/1159 e 2019/(UE). Tali schemi intervengono sia sul testo del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che su altre disposizioni vigenti, come la legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili).
La dichiarata volontà del legislatore è quella di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’ effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.
Congedo obbligatorio di paternità
Il nuovo congedo di paternità, elemento obbligatorio e fruibile dal lavoratore tra i due mesi precedenti e i cinque mesi successivi al parto, è della durata di 10 giorni lavorativi.
Tale congedo rappresenta un diritto autonomo e distinto che spetta al padre lavoratore, ugualmente al congedo di paternità definito “alternativo“, che spetta esclusivamente nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Congedo parentale
La disciplina innovata prevede l’aumento:
- da 10 a 11 mesi, della durata complessiva del congedo parentale spettante al genitore solo, per una maggior tutela ai nuclei monoparentali;
- da 6 a 9 in totale, i mesi di congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
- da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori possono fruire del congedo parentale, indennizzato in tale misura.
Come generale articolazione della fruizione sono dunque previsti:
- 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3);
- 3 mesi, trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Gravidanza a rischio lavoratrici autonome e smart working
E’ inoltre previsto il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, per eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età (senza alcun limite di età per figli in condizioni di disabilità). La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.
Obblighi del datore di lavoro
Il decreto approvato prevede pesanti sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.
I datori di lavoro che ostacolano i diritti e le agevolazioni in favore della genitorialità non possono ottenere la certificazione della parità di genere se hanno adottato tali condotte nei due anni precedenti la richiesta della certificazione stessa. Si prevedono specifici interventi e iniziative di carattere informativo per la promozione e la conoscibilità delle misure a sostegno dei genitori e dei prestatori di assistenza.

