Congedo parentale, aumento importi e ulteriore mensilità

Tra le novità della Legge di bilancio 2024, troviamo l’elevazione dal 30% al 60% dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio. Per il solo anno 2024 tale elevazione è, invece, pari all’80% della retribuzione.

La previsione trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.

L’INPS sottolinea che l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori o da uno soltanto, altresì nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

In breve, il congedo parentale di entrambi i genitori o del c.d. ‘genitore solo” risulta indennizzabile nella seguente modalità:

  • 1 mese indennizzato all’80% entro i 6 di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento);
  • 1 ulteriore mese indennizzato al 60% (all’80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di età del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento);
  • 7 mesi indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’art. 34, comma 3 del Testo unico.