Decontribuzione Sud: proroga al 31 dicembre 2022
Che cosa c’è da sapere
La Decontribuzione Sud è un esonero parziale dei contributi previdenziali versati dai datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli appartenenti al settore agricolo, con esclusione dei premi e contributi INAIL; tale agevolazione è applicabile a tutti i contratti di lavoro dipendente (fuorché quello di lavoro domestico) nelle regioni considerate aree svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’esonero, fino al 30 giugno 2022, aveva lo scopo di contenere gli effetti dell’epidemia Covid-19 sull’occupazione e di tutelare i livelli occupazionali in aree con gravi situazioni di disagio socio-economico; il 24 giugno la Commissione Europea ha autorizzato la proroga della misura fino al 31 dicembre 2022 per contrastare gli effetti economici del conflitto russo-ucraino. Tale comunicazione stabilisce che gli Stati membri dell’Unione possono concedere aiuti entro e non oltre il 31 dicembre 2022 alle imprese colpite dalla crisi.
Condizioni e misura dell’esonero
Per poter fruire dell’agevolazione, i datori di lavoro privati devono aver sottoscritto e rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali; oltre a questo è necessario che siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). L’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati è previsto nella misura del:
- 30% dal 2021 al 2025;
- 20% per il 2026 e 2027;
- 10% per il 2028 e 2029.
L’importo complessivo dell’aiuto non deve superare i 35.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura; per le imprese appartenenti a tutti gli altri settori, la soglia è pari a 400.000 euro.
Soggetti esclusi
I datori di lavoro che NON possono beneficiare dell’esonero sono:
- enti pubblici economici, enti morali ed enti ecclesiastici, enti trasformati in società di capitali, anche se a capitale interamente pubblico;
- istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- aziende speciali costituite anche in consorzio;
- consorzi di bonifica e consorzi industriali;
- datori di lavoro della pubblica amministrazione e datori che non hanno natura imprenditoriale.