PNRR, Rapporto periodico sulla situazione del personale e Relazione sulla Parità di genere in azienda

Che cosa c’è da sapere

Il PNRR prevede che nei bandi di gara saranno indicati come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso obiettivi di parità. In particolare, l’art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni) n. 77, al secondo comma introduce una nuova causa di esclusione dalle gare, legata alla parità di genere all’interno delle aziende, applicabile a tutte le procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto stesso, per investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte dalle risorse destinate dal PNRR o del PNC.

Requisiti per le aziende oltre i 50 dipendenti

Alle aziende che occupino oltre i cinquanta dipendenti, in particolare, la normativa richiede di produrre, a pena di esclusione dal bando o gara, copia dell’ultimo Rapporto sulla situazione del personale (la cui redazione è per queste obbligatoria a norma dell’art. 46 del codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e a cui abbiano avuto accesso i consiglieri o le consigliere di parità regionali.

Ulteriori approfondimenti sul Rapporto sulla situazione del personale sono disponibili nella nostra precedente informativa, contenuta al seguente link.

Requisiti per le aziende tra i 15 e 50 dipendenti

Alle aziende che occupino tra i quindici e i cinquanta dipendenti, l’art. 47 co. 3 richiede, invece, per poter accedere a bandi e gare pubbliche finanziati dalle risorse destinate dal PNRR o del PNC, di presentare alla stazione appaltante (entro sei mesi dalla conclusione dell’appalto) una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Anche in questo caso la Relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali ed al Consigliere o alla Consigliera di parità.

La violazione dell’obbligo di produzione della Relazione di genere non comporta un’esclusione a priori dal bando o dalla gara pubblica, in quanto si tratta di un adempimento che si colloca a valle rispetto alla stipulazione del contratto.

Tuttavia, la mancata trasmissione comporta l’applicazione (a norma dell’art. 47 co. 6) di penali da commisurarsi alla gravità della violazione, dell’importo del contratto o delle prestazioni previste dallo stesso, nonché l’impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti dal PNRR e PNC.

L’art. 47 co. 3 bis, inoltre, impone agli operatori economici che occupino tra i quindici e i cinquanta dipendenti di consegnare (entro sei mesi dalla conclusione del contratto) una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 o illustri eventuali sanzioni e provvedimenti a carico dell’azienda nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.

La mancata produzione della relazione comporta anche in tal caso l’applicazione delle penali previste dall’art. 47 co. 6, come sopra indicate, che saranno anche in questo caso commisurate all’entità della violazione e proporzionali rispetto al valore del contratto.

Ad ogni modo, l’art., 3 bis si aggiunge a quello già previsto dall’art. 17 della legge n. 68/1999, in forza del quale le aziende che partecipino a bandi per appalti pubblici devono presentare preventivamente alla controparte pubblica, a pena di esclusione, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro delle persone con disabilità.