Decreto Trasparenza: nuovi obblighi informativi nel contratto d’assunzione
Che cosa c’è da sapere
Col D.Lgs. n. 104/2022 (Decreto Trasparenza), l’Italia recepisce la direttiva europea n 201/1152, in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, introducendo così nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro al momento della stipula del contratto d’assunzione.
Le disposizioni entreranno in vigore il 13 agosto 2022.
Informazioni richieste
In particolare, il Decreto Trasparenza prevede che il lavoratore debba essere reso edotto su:
- La durata del periodo di prova, laddove previsto;
- la formazione erogata dal datore di lavoro, laddove prevista;
- la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso di una delle parti;
- l’importo della retribuzione ed i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione del normale orario di lavoro, le condizioni e il trattamento economico del lavoro straordinario;
- le eventuali condizioni per il cambio di turno, laddove il lavoro sia in questa forma organizzato;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro
Modalità di ottemperamento dell’obbligo
Il Decreto stabilisce che le informazioni di cui sopra debbano essere rese note al lavoratore tramite la consegna, nel momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente di:
- contratto di lavoro individuale, redatto per iscritto;
- copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Tutte le ulteriori informazioni obbligatorie dovranno essere in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa, salvo ulteriori termini esplicitati dal Decreto.
Per i rapporti già in essere alla data del 1° agosto 2022 è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento solo su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa.
Rapporti di lavoro interessati
I nuovi obblighi informativi si applicano a:
- contratto dì lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato anche a tempo parziale;
- contratto di lavoro in somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- lavoratori marittimi e lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- lavoratori domestici;
- rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.
Le sanzioni
La comunicazione contenente le informazioni prescritte può essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e deve essere conservata per cinque anni a comprova in caso di controlli.
La normativa prevede che la sanzione amministrativa in caso di mancata, ritardata, incompleta e/o inesatta comunicazione delle informazioni avvenga su denuncia del lavoratore interessato.
Quest’ultima può essere applicata da parte dell’ Ispettorato Territoriale del Lavoro a seguito dei necessari accertamenti, ed è compresa tra i 250 e 1.500 euro per ciascun lavoratore interessato.
