CIGO “Eventi Meteo” – Temperature elevate

Che cosa c’è da sapere

Alla luce dei fenomeni climatici e, quindi, delle alte temperature che stanno interessando il Paese nelle ultime settimane, INPS e INAIL il 26 luglio 2022 hanno comunicato le istruzioni per l’accesso alle prestazioni di cassa integrazione ordinaria per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.

Non si tratta, però, di una novità. L’INPS, infatti, con il messaggio n. 2999 del 28/07/2022, richiama la circolare n. 139/2016, ricordando che la causale “eventi meteo” può essere invocata dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature troppo elevate.

Nozione di temperature troppo elevate

Sono ritenute temperature troppo elevate quelle superiori a 35 gradi centigradi.

Ad ogni modo, l’Istituto, con messaggio n. 1856/2017, precisò che il dato oggettivo della temperatura non è l’unico parametro di riferimento per il riconoscimento dell’integrazione salariale, precisando che a tale scopo rilevano non solo le temperature effettive, ma anche quelle percepite, notoriamente superiori a quelle reali.

Quindi, l’INPS nel messaggio dello scorso 28 luglio specifica che “la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata”.

La tipologia di lavorazione

Influisce sull’accoglimento della domanda anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta, in quanto idonee a incidere sulla percezione del calore.

In linea con queste valutazioni, l’INPS cita ad esempio le lavorazioni di stesura del manto stradale, quelle di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, quelle all’aperto che richiedano indumenti di protezione e, più in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali e macchinari particolarmente sensibili al forte calore.

Sono considerate nella stessa maniera anche le lavorazioni al chiuso, purché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Requisiti della domanda

L’INPS specifica che il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve:

  • Indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • Specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Indicazione del Responsabile della Sicurezza e Salute dei lavoratori

Infine, si precisa che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in presenza di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.