La gestione dei permessi elettorali

Cosa c’è da sapere

Le prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si svolgeranno domenica 25 settembre 2022. Per coloro che prenderanno parte all’organizzazione del seggio elettorale (segretari, scrutatori, presidenti) oltre ai rappresentanti di lista o gruppo, rappresentanti dei partiti o gruppi politici, sono previsti dei particolari permessi lavorativi per lo svolgimento di tale attività.

Previsione normativa

L’articolo 119 del DPR n. 361/1957 esplica che in occasione delle consultazioni elettorali, i dipendenti coinvolti nella gestione delle operazioni elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo dello svolgimento delle attività.

L’articolo 1 della Legge n. 69/1992 stabilisce anche che i lavoratori in attività presso i seggi elettorali “hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre parzialmente la giornata, l’assenza è legittimata per l’intero giorno lavorativo (pertanto con retribuzione integrale). Per i lavoratori interessati deve essere garantito:

  • il medesimo trattamento economico che sarebbe spettato in caso di giornata lavorativa;
  • ulteriore retribuzione oppure un riposo compensativo, per i giorni non lavorativi (o festivi) trascorsi ai seggi .

Attualmente la legge non specifica le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione; nel caso in cui il dipendente decida di usufruire del riposo compensativo, si ritiene che tale riposo debba essere goduto al termine delle attività di seggio.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore che si dedica alle attività elettorali (presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista/gruppo che sia) deve necessariamente comunicare al datore di lavoro della sua partecipazione in maniera tale che possa organizzare diversamente il lavoro durante l’assenza.

Al termine delle attività elettorali, il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro un attestato convalidato dal Presidente del seggio, comprensivo di timbro della sezione dove ha presenziato e dove risulti l’indicazione dei giorni (e delle ore) trascorsi al seggio.

Aziende che applicano il CCNL del terziario

Il dipendente occupato ai seggi che ha un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro settore commercio e che lavora dal lunedì al sabato per 40 ore e riposa la domenica, è prevista una quota retributiva in aggiunta all’ordinaria retribuzione (pari ad 1/26 della retribuzione mensile) oppure un riposo compensativo per la domenica passata al seggio.

Se l’attività di seggio si svolge la domenica e il lunedì, caso in cui lo scrutinio si protrae oltre la mezzanotte della domenica, va indennizzata la sola domenica poiché il lunedì e il sabato, per l’eventuale preparazione del seggio, sono giorni lavorativi e perciò retribuiti ordinariamente.

L’indennizzo esclusivamente per la giornata di domenica, ed eventualmente lunedì, è previsto anche per i dipendenti che lavorano 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) che sono attivi in seggio il sabato, la domenica ed eventualmente lunedì, poiché il sabato non dà diritto al recupero in quanto è contrattualmente considerato “giornata lavorativa a zero ore” (come indicato nal comunicato Confcommercio n. 19 del 28 marzo 2006, prot. 732).