Sgravio contributivo lavoratrici madri

La legge di Bilancio 2022 ha previsto all’articolo 1 co. 137 in via sperimentale per l’anno 2022 un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Beneficiari e durata

La legge stabilisce che l’esonero sia riconosciuto alle “lavoratrice madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla durata del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro”. Si precisa che il rientro della madre deve avvenire, a norma di legge, entro il 31/12/2022 per poter beneficiare della misura in esame.

Con la volontà di andare ad individuare i beneficiari della normativa si ha che costoro sicuramente sono lavoratrici madri nel settore privato – ivi compreso il settore agricolo – al rientro del periodo di congedo obbligatorio di maternità. L’aver fruito del congedo obbligatorio, disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, rappresenta quindi requisito necessario per beneficiare dell’agevolazione.

Tuttavia, l’INPS con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022 specifica che sebbene la previsione faccia unicamente riferimento al congedo obbligatorio, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo a lavoro della lavoratrice.

Nella stessa misura l’Istituto precisa che l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del D.lgs. 151/2001.

Il riconoscimento del beneficio anche a queste categorie risponde tanto all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra l’ipotesi in cui la lavoratrice madre fruisca del congedo obbligatorio e quelle in cui la stessa prolunghi l’astensione dal lavoro per il periodo successivo al parto in ragione del congedo facoltativo o dell’interdizione post partum; quanto a quella di onorare la ratio della norma, che risiede nell’esigenza di tutela della lavoratrice madre e della prole. Per questi motivi sarebbe irragionevole circoscrivere l’ambito di applicazione unicamente alla madre che rientri dal congedo obbligatorio, senza considerare le ulteriori ipotesi ora esposte.

Misura e condizioni per l’accesso all’agevolazione

L’esonero di cui si discute, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, per una durata massima di un anno dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro.

L’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro del settore privato, a condizione che il rientro avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Si precisa quindi che la misura non assume la natura di incentivo all’assunzione o di aiuto di stato, né presuppone, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non prevede alcun beneficio in capo al datore di lavoro, il possesso in capo al datore di lavoro del DURC.

Esonero per la lavoratrice madre e ulteriori esoneri

Alla luce della peculiare natura dell’esonero in esame, questo è cumulabile con gli esoneri contributi relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l’esonero contributivo di 0,8 punti percentuali (ad oggi pari a 2% grazie l’intervento del Decreto Aiuti-bis). In conclusione, quindi, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% in forza dell’esonero per lavoratrici madri e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 2 punti percentuali.