Nuovo limite di esenzione per i fringe benefit (Decreto Aiuti – quater)
Cosa c’è da sapere
Il 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Aiuti – quater, contenente un ulteriore pacchetto di misure per contrastare la crisi energetica.
Particolarmente rilevante per le aziende è l’innalzamento della soglia di esenzione prevista in materia di fringe benefit.
Nuovo limite d’esenzione
Stando al limite di esenzione in materia di fringe benefit, stabilito dall’articolo 3 comma 10 del Decreto Aiuti quater, modificando quanto disposto dal Decreto Aiuti Bis, ha innalzato per il periodo d’imposta 2022 da 600 a 3.000 euro, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché delle somme erogate o rimborsate dallo stesso per il pagamento delle utenze.
Si sottolinea che la disciplina ordinaria in materia di fringe benefit sia contenuta all’articolo 51 comma 3 del TUIR, il quale stabilisce che, invece, siano esenti i fringe benefit da tassazione fino ad un massimo di 258,23 euro.
Pertanto, per l’anno 2022 il nuovo limite sarà quello di 3.000, contro i 258,23 previsti della normativa ordinaria.
Superamento del limite
Ad ogni modo, sono ancora valide e applicabili le ultime indicazioni in materia fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, in tema di assoggettamento, nell’ipotesi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a euro 3.000, dell’intero importo a tassazione.
Pertanto, in caso di superamento del limite di 3.000, l’intera somma sarà assoggettabile, non solo quella eccedente a detta soglia.
Ulteriori novità del Decreto Aiuti Quater
Ulteriori novità previste dal Decreto Aiuti quater, sono la:
- Proroga dei crediti d’imposta per le imprese energivore e non, gasivore e non (art. 1) ;
- Riduzione accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas (art. 2) ;
- Rateizzazione bollette per le imprese (art. 3);
- Bonus trasporto (art. 7);
- Superbonus (art. 9) ;
- Prezzi energia utenze domestiche determinate dall’ Autorità per energia elettrica e il gas (art. 5) ;
- IMU settore spettacolo (art. 12) ;
- Esenzione imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi (art. 12, c. 3) ;
- Sospensione versamenti per il settore dello sport (art. 13).
